LEGGE 21 novembre 1985, n. 739 - Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione

Coming into Force17 Dicembre 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/12/16/085U0739/ORIGINAL
Enactment Date21 Novembre 1985
Published date16 Dicembre 1985
Official Gazette PublicationGU n.295 del 16-12-1985 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV della convenzione.

Art 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 novembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUGLI STANDARD DI ADDESTRAMENTO, ABILITAZIONE E TENUTA DELLA GUARDIA PER I MARITTIMI, 1978

I CONTRAENTI DI QUESTA CONVENZIONE,

DESIDERANDO promuovere la sicurezza della vita e della proprieta' in mare e la protezione dell'ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi,

CONSIDERANDO che questo intento puo' essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I - Obbligazioni generali ai sensi della Convenzione

(1) I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituira' parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Annesso.

(2) I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprieta' in mare e della protezione dell'ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

ARTICOLO II - Definizioni

Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:

(a) per "Contraente" si intende lo Stato in cui la Convenzione e' entrata in vigore;

(b) per "Amministrazione" si intende il Governo del Contraente di cui la nave e' autorizzata a battere bandiera;

(c) per "Certificato" si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui e' conosciuto, emesso da o con l'autorizzazione dell'Amministrazione o riconosciuto dall'Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;

(d) per "Abilitato" si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;

(e) per "Organizzazione" si intende l'Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO);

(f) per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione;

(g) per "Nave atta a tenere il mare" si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;

(h) per "Peschereccio" si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;

(i) per "Regolamento Radio" si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla piu' recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.

ARTICOLO III - Applicazione

La Convenzione si applichera' ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:

(a) navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprieta' o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovra' garantire, mediante l'adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilita' operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;

(b) pescherecci;

(c) panfili da diporto non adibiti al commercio; o

(d) barche di legno di costruzione primitiva.

ARTICOLO IV - Comunicazione di informazioni

(1) I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:

(a) il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell'ambito della Convenzione;

(b) i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformita' con la Convenzione;

(c) un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformita' con la Convenzione.

(2) Il Segretario Generale dovra' informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo (1) (a) e, "inter alia", per gli scopi degli Articoli IX e X, dovra', su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi (1) (b) e (c).

ARTICOLO V - Altri Trattati ed interpretazioni

(1) Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validita' per le loro durate per quanto riguarda:

(a) i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;

(b) i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.

(2) Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.

(3) Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.

(4) Nulla nella Convenzione dovra' pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ne' le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.

ARTICOLO VI - Certificati

(1) I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell'Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, eta', idoneita' fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformita' con le relative disposizioni dell'Allegato alla Convenzione.

(2) I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformita' con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall'Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell'Allegato. Se la lingua usata non e' quella inglese, la convalida dovra' includere una traduzione in questa lingua.

ARTICOLO VII - Disposizioni transitorie

(1) Un certificato di idoneita' o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente e' rilasciato in conformita' con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sara' riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.

(2) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potra' continuare a rilasciare certificati di idoneita' conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono...

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