Sentenza nº 261 da Constitutional Court (Italy), 12 Giugno 1991

Date12 Giugno 1991
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.261

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Ettore GALLO,

Giudici

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Sita e I.N.P.S. iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 24 maggio 1990 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Meridional Tours e I.N.P.S., iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Sita e della S.p.a. Meridional Tours, dell'I.N.P.S. nonche gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avvocati Mario Sanino per la S.p.a. Sita e la S.p.a. Meridional Tours e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due ordinanze, di identico contenuto, pronunziate rispettivamente nei procedimenti promossi dalla S.p.a. Sita e dalla S.p.a. Meridional Tours, imprese esercenti il pubblico servizio di trasporti, nei confronti dell'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento del loro diritto di fruire degli sgravi contributivi disposti, in favore delle imprese industriali operanti nel mezzogiorno d'Italia, dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 - di conversione del d.l. 30 agosto 1968, n. 918 -, il Pretore di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui, secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, esclude dal detto beneficio le medesime imprese relativamente al personale occupato con garanzia di stabilità del posto di lavoro, le cui retribuzioni non sono soggette a contribuzione contro la disoccupazione.

    Il giudice a quo, premesso che nella specie sussisteva siffatta ipotesi di esclusione - donde la rilevanza alla questione - ha osservato, nel merito, che la menzionata disposizione, così come interpretata dai giudici di legittimità, appare, da un lato, irrazionale e, dall'altro, lesiva del principio di parità di trattamento. Invero, se, come riconosciuto anche da questa Corte (Seni. n. 12 del 1987), funzione della normativa in materia di sgravi contributivi é quella di favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sui territori meridionali e di incentivarvi l'occupazione, é intrinsecamente contraddittoria una limitazione del beneficio che ne escluda l'applicabilità nei confronti di imprese il cui esercizio concorre al conseguimento di tali finalità e, per di più, utilizzando personale il cui rapporto di lavoro é presidiato dal regime di stabilità, operante, nella specie, con riguardo ai dipendenti di ruolo di imprese esercenti il pubblico servizio di trasporti.

    In secondo luogo, l'art. 3, quarto comma della legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha esteso espressamente, a decorrere dal primo gennaio 1988, la possibilità di fruire degli sgravi previdenziali in questione ai soci delle cooperative di servizi, di produzione e lavoro, pur non essendo i loro compensi (partecipazioni agli utili) assoggettabili a contribuzione contro la disoccupazione involontaria: tale innovazione determina, quanto meno con la decorrenza suddetta, una evidente disparità di trattamento fra le imprese escluse dallo sgravio e le imprese cooperative, non assoggettate alla contribuzione contro la disoccupazione involontaria eppure ammesse allo sgravio contributivo.

  2. - Le due ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

    2.1- Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le parti private e l'I.N.P.S. (giudizio di cui all'ordinanza R.0. n. 113 del 1991); é altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

    2.2- La difesa delle parti private ha rilevato che già l'art. 18 del decreto-legge impugnato ha...

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