DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 338 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri

Coming into Force23 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/08/094G0313/CONSOLIDATED/19990818
Enactment Date18 Aprile 1994
Published date08 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.132 del 08-06-1994 - Suppl. Ordinario n. 87
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 10 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto ed ambito del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.

  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti individuati dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed ai presidenti delle autorita' amministrative indipendenti.

Art 2.

Motivi dell'incarico e soggetti destinatari

  1. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, i Ministri possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza.

Art 3.

Richiesta del Ministro ed accettazione dell'incarico

  1. La richiesta di compiere studi e risolvere particolari problemi va formulata, ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, con lettera a firma del Ministro, indicante l'oggetto dell'incarico, l'entita' del compenso, il termine per l'accettazione dell'incarico e quello per lo svolgimento dello stesso.

  2. Per l'accettazione dell'incarico, l'interessato deve inviare all'amministrazione, con la richiesta documentazione, la dichiarazione espressa, per iscritto, di accettare le condizioni stabilite nella lettera di incarico.

  3. La dichiarazione di accettazione dell'incarico, con la documentazione richiesta, deve pervenire entro trenta...

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