IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Visto l'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' scaduto in data 10 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto ed ambito del regolamento
Il presente regolamento disciplina il procedimento per il conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai soggetti individuati dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed ai presidenti delle autorita' amministrative indipendenti.