Lo status di coppia omosessuale fra Strasburgo e Lussemburgo (passando per Roma)

AutoreMaria Chiara Vitucci
Pagine447-468
MARIA CHIARA VITUCCI
LO STATUS DI COPPIA OMOSESSUALE
FRA STRASBURGO E LUSSEMBURGO
(PASSANDO PER ROMA)
SOMMARIO: 1. Collegamento della problematica oggetto dell’analisi con la cittadinanza euro-
pea. – 2. Alcune nozioni: famiglia, vita familiare, coniuge, partner e loro presenza nei
testi normativi rilevanti. – 3. Evoluzione della coscienza sociale e regolazione giuridica
dei rapporti omosessuali. – 4. La giurisprudenza di Strasburgo. – 5. Nozione di coniuge
e familiare negli atti dell’Unione europea. – 6. La giurisprudenza di Lussemburgo. – 7.
Un caso acclarato di continuità di status: i funzionari dell’Unione europea. – 8. Osserva-
zioni conclusive: riconoscimento di status fra diritti fondamentali, diritto internazionale
privato e cittadinanza europea.
1. Con l’introduzione della cittadinanza europea nell’ordinamento giuridico
comunitario, avvenuta con il Trattato di Maastricht nel 1992, prende inizio il
processo di trasformazione della CE da mera comunità economica a comunità di
cittadini. Ciò significa aggiungere una dimensione politica e sociale ad una orga-
nizzazione nata con scopi più limitati. Già prima del 1992, però, l’idea di cittadi-
nanza era stata oggetto di varie iniziative, dalla decisione del Vertice di Parigi del
1974 di far studiare la questione dei diritti speciali da attribuire ai cittadini degli
Stati membri, fino al (fallito) progetto di Trattato sull’Unione europea, approvato
dal Parlamento europeo il 14 febbraio 19841. I cosiddetti diritti di cittadinanza,
introdotti a Maastricht e poi rimasti sostanzialmente invariati fino ai Trattati di
Amsterdam e Nizza, hanno rappresentato il grimaldello per far avanzare in modo
decisivo il processo di integrazione europea. Apparentemente dal contenuto te-
stuale povero, essi hanno tuttavia fornito un formidabile strumento simbolico di
integrazione.
Prima indirettamente, attraverso il ricorso alla libertà di circolazione e al
principio di non discriminazione, più recentemente invece in modo diretto, col
1 P. GARGIULO, L. MONTANARI, Il rapporto tra cittadinanza italiana e cittadinanza europea,
rapporto italiano redatto nell’ambito di un progetto finanziato dalla Commissione europea su
“Trade Unions and the right to citizenship: from the National to the European dimension”, e pre-
sentato in occasione del Convegno finale, svoltosi a Berlino il 15 e 16 marzo 2007: www.cgil.it,
reperibile on line.
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mero rinvio alla cittadinanza, sono stati introdotti nell’ordinamento europeo ul-
teriori diritti per i cittadini, oltre a quelli specificamente menzionati nei vari stru-
menti convenzionali in vigore. A tal proposito occorre ricordare che, con l’en-
trata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea ha assunto lo stesso valore giuridico dei Trattati; inoltre, i diritti fonda-
mentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costi-
tuzionali comuni agli Stati membri, vengono qualificati espressamente come
principi generali nel testo del Trattato2.
Per giungere alla materia oggetto di questo studio, nonostante il diritto mate-
riale della famiglia non rientri direttamente tra le competenze dell’Unione, l’art.
67, par. 1, TFUE prevede che l’Unione realizzi uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, facilitando l’accesso alla giustizia
in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni
giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile. Rilevante appare l’art. 81 TFUE
ai sensi del quale l’Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie
civili con implicazioni transnazionali. Il 3° comma dello stesso articolo precisa
poi la procedura legislativa speciale necessaria per adottare le misure relative al
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Si è scelto un procedimento
aggravato per la particolare sensibilità del tema del diritto di famiglia.
Nella relazione del 2010 sulla cittadinanza dell’Unione3 si sottolinea l’incer-
tezza in merito ai diritti di proprietà delle coppie internazionali (sposate o regi-
strate) e si dà conto delle formalità lunghe e costose per il riconoscimento tran-
sfrontaliero di documenti di stato civile che riguardano eventi della vita (tra cui
matrimonio, unione registrata e divorzio). Tra le 25 azioni che migliorano la vita
dei cittadini dell’Unione, figurano ai primi due posti le azioni atte ad ovviare i
due problemi menzionati. Si legge infatti che la Commissione nel 2011 intende
proporre uno strumento legislativo che consentirà alle coppie internazionali
(sposate o registrate) di conoscere il giudice competente e le leggi applicabili ai
loro diritti di proprietà, mentre, per il secondo problema, la Commissione nel
2013 intende proporre strumenti legislativi intesi ad agevolare la libera circola-
zione dei documenti di stato civile.
Il 16 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato la comunicazione “Eli-
minare le incertezze legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali”,
nella quale dà risalto al primo problema, quello relativo ai diritti di proprietà
delle coppie internazionali sia sposate che registrate4. Nella comunicazione si
trova una definizione di unione registrata, con la precisazione che si tratta di un
2 Art. 6 TUE.
3 Relazione 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, del 27 ottobre 2010, Eliminare gli ostacoli
all’esercizio dei cittadini dell’Unione, COM(2010)603 def.
4 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 16 marzo 2011, Eliminare le incertezze
legate ai diritti patrimoniali delle coppie internazionali, COM(2011)125 def.

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