La direttiva europea sui lavoratori altamente qualificati: elementi di cittadinanza sociale o di cittadinanza mercantile?

AutoreAndrea Rosenthal
Pagine425-446
ANDREA ROSENTHAL
LA DIRETTIVA EUROPEA
SUI LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI:
ELEMENTI DI CITTADINANZA SOCIALE
O DI CITTADINANZA MERCANTILE?
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La direttiva sui lavoratori altamente qualificati. – 3. Lavora-
tore subordinato o libero prestatore di servizi? Dalla paura dell’idraulico polacco allo
spettro dell’ingegnere indiano. – 4. I diritti conferiti al lavoratore altamente qualificato.
– 5. I vincoli all’esercizio dei diritti conferiti al lavoratore altamente qualificato. – 6.
Conclusioni: cittadinanza sociale o cittadinanza mercantile?
1. La direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condi-
zioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente qualificati (di seguito la direttiva) regolamenta con procedura
comune agli Stati membri l’ingresso e il soggiorno (con apposita “carta blu”) dei
cittadini di Paesi terzi che posseggano i requisiti per prestare un lavoro subordi-
nato e particolarmente qualificato presso un datore di lavoro stabilito in uno Stato
membro1.
La procedura di ingresso e i diritti attribuiti dalla direttiva al lavoratore stra-
niero sono specifici, dettati ad hoc, e si differenziano dalle altre ipotesi di in-
gresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per lavoro o per altro titolo. Oggetto
del presente lavoro è comprendere se i diritti specifici del titolare di carta blu si-
ano riconducibili, unitariamente considerati, ad una “cittadinanza sociale”, o ad
altro o nessun modello di cittadinanza.
In proposito, occorre rammentare che il primo riferimento ad una “cittadi-
nanza sociale” estesa ai cittadini di Paesi terzi è contenuto nella comunicazione
della Commissione del 22 novembre 2000, che aveva ipotizzato la possibilità
dell’esistenza di una civic citizenship acquisibile dai cittadini stranieri dopo un
congruo periodo di residenza nello Stato ospitante2. Nel dicembre dello stesso
anno, come è noto, fu proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’UE che
non solo estende e precisa i diritti dei cittadini europei ma, considerato il tenore
di diverse sue disposizioni, le stesse risultano applicabili anche ai cittadini di
1 In GUUE L 155, 18 giugno 2009.
2 Comunicazione della Commissione del 22 novembre 2000, COM(2000)757 def.
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Stati terzi. Non è superfluo ricordare, altresì, che la Carta ha acquisito valore
giuridico vincolante a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che
dispone in tal senso (art. 6, par.1, TUE). Inoltre, nel 2003 è stata emanata la di-
rettiva sui soggiornanti di lungo periodo3 che attribuisce ai cittadini di Paesi terzi
residenti da 5 anni e in possesso di minimi requisiti reddituali la parità di tratta-
mento con i cittadini dell’Unione rispetto a numerosi diritti civili e sociali.
Su queste basi la dottrina ha elaborato una nozione di “cittadinanza sociale
europea” aperta anche ai cittadini di Paesi terzi4, ed intesa come sviluppo della
teoria elaborata dal sociologo inglese Marshall e divulgata nel ben noto lavoro
“Cittadinanza e classe sociale”5.
Senza entrare nel merito del dibattito sulla nozione, l’esistenza e i contenuti
della “cittadinanza sociale europea”6, ciò che qui interessa è se e come questa sia
condivisibile anche dai cittadini di Paesi terzi sulla base della residenza.
Infatti, la residenza è considerata secondo tale ricostruzione dottrinaria ele-
mento fondante, tanto da entrare nella definizione come “cittadinanza sociale
europea per residenza”7. Per quanto attiene ai cittadini degli Stati terzi la resi-
denza assolve una duplice funzione. Da un lato rivela una raggiunta integra-
zione sociale e la vicinanza con una data comunità sociale e locale8. Dall’altro,
come requisito di effettività ne permette l’accesso ai diritti e ai doveri insiti
nella “cittadinanza sociale europea”9, fungendo da fattore compensativo della
assenza, in capo ai cittadini di Paesi terzi, della cittadinanza dello Stato membro
di residenza10.
3 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei citta-
dini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, GUUE L 16, 23 gennaio 2004.
4 S. MAILLARD, L’émergence de la citoyenneté européenne, Aix en Provence, 2008.
5 T. H. MARSHALL, Sociology at the Crossroad, London, 1950, nella traduzione italiana Cit-
tadinanza e classe sociale, Bari, 1976.
6 P. GARGIULO, Il futuro della cittadinanza sociale europea dopo la riforma di Lisbona, in
Sud in Europa, 2010, n. 3, p. 6, ritiene che la cittadinanza sociale europea anche dopo la riforma
del Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sia in uno stadio
embrionale.
7 La definizione è in S. MAILLARD, op. cit., p. 410 ss.
8 S. MAILLARD, op. cit., p. 340, critica che nella citata direttiva 2003/109 la residenza pro-
tratta nel tempo sia condizione indispensabile per la attribuzione della carta di soggiornante di
lungo periodo e dei diritti sociali. Questi ultimi invece di essere veicolo di integrazione sociale
vengono concessi soltanto al cittadino straniero già integrato.
9 S. MAILLARD, op. cit., p. 410 ss. La stessa autrice rileva come la residenza sia elemento
essenziale per accedere alla cittadinanza sociale anche per i cittadini comunitari sulla base dell’art.
7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri. L’articolo citato stabilisce il diritto di soggiorno superiore a tre mesi del cittadino di uno
Stato membro in altro Stato membro nei limiti in cui non costituisca un onere eccessivo per le fi-
nanze dello Stato ospitante.
10 A. DI STASI, Verso uno “statuto” euro-nazionale del cosiddetto immigrato di lungo pe-
riodo, in U. LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale comunitario
e interno, Napoli, 2005, p.459.

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