Caso Monory c. Romania e Ungheria, sentenza, 5 aprile 2005

AutoreCarella, Gabriella
Pagine107-111
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CASO MONORY c. ROMANIA E UNGHERIA
(Ricorso n. 71099/01)
Sentenza 5 aprile 2005
Il ricorrente, György Monory, cittadino ungherese, in seguito
alla sottrazione della figlia da parte della moglie, ha intrapreso in
Romania, dove la minore era trattenuta, la procedura di ritorno ai
sensi dell’art. 3 della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (d’ora in-
nanzi Convenzione dell’Aja). Tuttavia, l’8 giugno 1999 la Corte
distrettuale di Satu Mare, ritenendo che il trattenimento della
bambina non fosse illegittimo nella misura in cui il ricorrente non
deteneva la custodia esclusiva della figlia, rigettava la richiesta del
ricorrente che, pertanto, proponeva appello contro tale decisione,
appello respinto il 22 ottobre 1999. Anche l’appello proposto dal
Ministro della giustizia rumeno contro quest’ultima decisione ve-
niva rigettato il 2 febbraio 2000 dalla Corte di appello di Oradea.
Conseguentemente, veniva proposto contro la Romania ricorso al-
la Corte europea dei diritti dell’uomo. È il caso di precisare che il
ricorso era proposto anche nei confronti dell’Ungheria per la lun-
ghezza delle procedure di divorzio e per la custodia della figlia.
Tuttavia, per quel che rileva in questa sede, si tratterà unicamente
della asserita violazione dell’art. 8 della Convenzione da parte
della Romania.
omissis
IN DIRITTO
I. IL RICORSO NEI CONFRONTI DELLA ROMANIA.
A. Sulla presunta violazione dell’art. 8 della Convenzione.
54. Il ricorrente lamenta che le autorità rumene, in particolare
le corti e gli organi amministrativi, hanno mancato di assicurare il
rapido ritorno della figlia in seguito al trattenimento illecito in
Romania da parte della moglie. In questo modo, le autorità hanno

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