Caso Pellegrini c. Italia, sentenza, 20 luglio 2001

AutoreCarella, Gabriella
Pagine85-88
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CASO PELLEGRINI c. ITALIA
(Ricorso n. 30882/96)
Sentenza 20 luglio 2001
La ricorrente, sposata con matrimonio concordatario nel
1962, otteneva dal Tribunale di Roma sentenza di separazione per-
sonale dal marito, con obbligo per quest’ultimo di provvedere al
suo mantenimento. Subito dopo la domanda di separazione, il ma-
rito agiva innanzi al tribunale ecclesiastico della rota romana per
ottenere che il matrimonio fosse dichiarato nullo, adducendo la
sussistenza di un legame di consanguineità tra i coniugi. Il proce-
dimento canonico si svolgeva secondo le forme del rito abbreviato
di cui all’art. 1688 del relativo codice, concludendosi con una sen-
tenza dichiarativa della nullità matrimoniale in seguito delibata in
Italia con decreto della Corte di Appello di Firenze, confermato
dalla Corte di Cassazione, che non accoglieva le doglianze della
ricorrente relative all’inosservanza dei suoi diritti alla difesa. La
ricorrente adiva la Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto
l’Italia aveva riconosciuto effetti ad una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio in contrasto con quanto prescritto dall’art.
6 della Convenzione, precisamente senza che ella fosse stata pre-
viamente informata dei motivi della sua convocazione presso le
autorità ecclesiastiche né della sua facoltà di nominare un difensore
e senza che avesse potuto ottenere dalla cancelleria del tribunale
ecclesiastico una copia degli atti del procedimento da utilizzarsi a
fini probatori innanzi ai giudici italiani.
omissis
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ART. 6, PAR. 1
DELLA CONVENZIONE.
33. La ricor rente si duole di una violazione dell’art. 6 della
Convenzione in quanto le autorità italiane hanno accordato
l’exequatur alla sentenza dichiarativa della nullità del suo matrimo-

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