Caso Osmo Suovaniemi e altri c. Finlandia, decisione, 23 febbraio 1999

AutoreCarella, Gabriella
Pagine81-84
81
CASO OSMO SUOVANIEMI E ALTRI c. FINLANDIA
(Ricorso n. 31737/96)
Decisione 23 febbraio 1999
Il giudizio sollevato dinanzi alla Corte trae origine da un lodo
arbitrale, inficiato, secondo i ricorrenti, dalla parzialità di due dei
tre arbitri. In particolare, i ricorrenti avrebbero trovato una lette-
ra, datata 24 novembre 1987, in cui si afferma che una società F.,
che detiene una partecipazione in joint venture in una società coin-
volta nella procedura, aveva agito in passato sulla base della con-
sulenza giuridica fornita dall’arbitro M.
I ricorrenti sostengono, dunque, sia stato violato il loro diritto ad
un equo processo da parte di un tribunale indipendente e imparziale
istituito dalla legge, come garantito dall’art. 6, par. 1, della Con-
venzione.
omissis
IN DIRITTO
omissis
La Corte osserva anzitutto che, anche se i ricorrenti contestano
le decisioni dei giudici finlandesi, il procedimento di base, cui sa-
rebbero correlate le presunte violazioni di imparzialità, è costituito
dalla procedura di arbitrato. Atteso che l’arbitrato si è basato su
accordi volontari tra le parti, vi è stata una esplicita rinuncia ad un
procedimento dinanzi a un tribunale ordinario.
Secondo giurisprudenza costante, la rinuncia ad un diritto
garantito dalla Convenzione – nella misura in cui è ammissibile –
deve essere espressa in modo inequivocabile (v., in particolare,
Oberschlick c. Austria, sentenza del 23 maggio 1991, series A n.
204, p. 23, par. 51, e Pfeifer e Plankl c. Austria, sentenza del 25
febbraio 1992, series A n. 227, p. 16, par. 37). Inoltre, nel caso di
diritti procedurali, una rinuncia, al fine di essere compatibile con
gli scopi della Convenzione, richiede garanzie minime commisura-
te alla sua importanza.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT