Caso Bianchi c. Svizzera, sentenza, 22 giugno 2006

AutoreCarella, Gabriella
Pagine112-116
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CASO BIANCHI c. SVIZZERA
(Ricorso n. 7548/04)
Sentenza 22 giugno 2006
Il ricorrente, a seguito di divorzio dalla moglie, ottiene
l’affidamento del figlio da parte del Tribunale di Pistoia con sen-
tenza del 2 febbraio 2003. Poiché la moglie era fuggita con il figlio
in Svizzera, egli adisce il Tribunale federale svizzero che, con sen-
tenza del 23 aprile 2003, ordina il ritorno del bambino in Italia. La
moglie esegue spontaneamente la sentenza, ma in occasione di una
visita nel dicembre 2003, sottrae nuovamente il bambino fuggendo
in Svizzera. Il 6 gennaio 2004 il ricorrente chiede al tribunale di
Willisau il ritorno del minore ai sensi della Convenzione dell’Aja.
Il Tribunale ordina che il minore resti in Svizzera durante la pro-
cedura e non riconosce un diritto di visita al ricorrente fino al 14
aprile 2004. Il 3 maggio 2004 il Tribunale di Willisau emana la
sentenza con la quale esclude il ritorno del minore in Italia sulla
base dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja. La sentenza è annul-
lata dalla decisione del 12 luglio 2004 del Tribunale superiore del
Cantone di Lucerna; tale decisione non viene eseguita dalle autori-
tà svizzere nonostante la moglie del ricorrente fosse stata contatta-
ta e interrogata dalla polizia il 15 agosto 2004. Successivamente,
la donna fa perdere le sue tracce insieme al bambino e anche la
sentenza del Tribunale federale del 15 ottobre 2004 che ordina il
ritorno del minore resta non eseguita. Il ricorrente si rivolge alla
Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 a causa del-
l’inazione delle autorità svizzere.
omissis
IN DIRITTO
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA
CONVENZIONE.
61. Il ricorrente sostiene che le procedure instaurate dinnanzi
alle giurisdizioni interne e le misure adottate dalle autorità per ese-

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