Caso Jäggi c. Svizzera, sentenza, 13 luglio 2006

AutoreCarella, Gabriella
Pagine117-120
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CASO JÄGGI c. SVIZZERA
(Ricorso n. 58757/00)
Sentenza 13 luglio 2006
I tribunali svizzeri avevano rigettato una richiesta di prelievo
di campioni di DNA dalla salma di un uomo, sostenendo che il di-
ritto di conoscere le proprie origini andava contemperato con gli
interessi dei terzi, in particolare con il diritto del defunto di pro-
teggere le proprie spoglie da interferenze contrarie alla morale e
al buon costume e con il diritto dei congiunti al rispetto del defunto
e all’intangibilità della salma. Il ricorrente aveva adito quindi la
Corte europea, sostenendo che il rifiuto di procedere al prelievo
del DNA sul defunto al fine della determinazione della presunta
paternità biologica costituiva una violazione del diritto al rispetto
della vita privata e familiare.
omissis
IN DIRITTO
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA
CONVENZIONE.
21. Il ricorrente lamenta di non aver potuto eseguire un test del
DNA su una persona deceduta al fine di poter accertare se tale per-
sona fosse il suo padre biologico. Egli assume di aver subito una
violazione dei suoi diritti riconosciuti dall’art. 8 della Convenzione.
omissis
B. Merito.
omissis
33. La Corte ribadisce che sebbene l’obiettivo essenziale del-
l’art. 8 sia di proteggere l’individuo contro ingerenze arbitrarie delle
autorità pubbliche, tale disposizione non si limita ad imporre allo

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