Caso Keegan c. Irlanda, sentenza, 26 maggio 1994

AutoreCarella, Gabriella
Pagine75-80
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Si riporta di seguito la traduzione dei paragrafi più significativi di
alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo che incidono
in materia di diritto internazionale privato, scelte tra quelle che meglio
illustrano la trattazione sin qui effettuata.
CASO KEEGAN c. IRLANDA
(Ricorso n. 16969/90)
Sentenza 26 maggio 1994
Il Sig. Keegan aveva incontrato la sua compagna V. nel mag-
gio 1986. Essi vissero insieme da febbraio 1987 a febbraio 1988. Il
22 febbraio 1988, fu confermata una gravidanza, ma, dopo pochi
giorni, la relazione tra V. e il ricorrente si interrompeva ed essi
cessavano di coabitare. Il 29 settembre 1988, V. diede alla luce una
bambina, S., di cui il Sig. Keegan era il padre. Due settimane dopo,
egli si recava al domicilio dei genitori di V., ma non gli veniva con-
sentito di vedere né la Sig.ra V., né la bambina. Il 17 novembre 1988,
la Sig.ra V. diede in affidamento la minore, attraverso un servizio di
adozione accreditato, a dei candidati all’adozione. Essa ne informò il
ricorrente con una lettera del 22 novembre 1988; questi presentò ri-
corso alla Corte in quanto la legge irlandese sull’adozione nega al
padre naturale, convivente di fatto con un’altra donna al momento
della nascita del figlio, il diritto di prestare il proprio consenso
all’affidamento del bambino da parte della madre.
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IN DIRITTO
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II. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 8.
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