DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485

Coming into Force24 Agosto 1999
Enactment Date27 Luglio 1999
Published date09 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/09/099G0351/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1999 - Suppl. Ordinario n. 151
TITOLO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.303, recante norme generale per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.321, recante norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;

Vista la legge 10 aprile 1981, n.157, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;

Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 147 relativa alle norme minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;

Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n.152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, concernente l'attuazione di direttive relative ai carrelli semoventi per movimentazione;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente attuazione della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, concernente attuazione della direttiva 92/58/CEE in ordine alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, concernente attuazione di direttive riguardanti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.268, concernente attuazione di direttive relative alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunita' o che ne escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione di direttive relative alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 giugno 1999; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in modo da: a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e malattie professionali; b) determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche del datore di lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici; c) definire i criteri relativi all'organizzazione dei sistema di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro; d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione; e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio; f) assicurare la formazione e l'informazione del personale addetto alle operazioni ed ai servizi portuali, nonche' alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

  2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Art 2.

Campo di applicazione

  1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

  2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale; b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale; c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi; d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.); e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459; f) luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e relativi accessi; g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale; h) locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale; i) Autorita': l'Autorita' portuale o, ove non istituita, l'Autorita' marittima; l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.

Art 4.

Documento di sicurezza

  1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche: a) la descrizione delle operazioni e dei servizi...

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