DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Coming into Force24 Dicembre 1992
Enactment Date04 Dicembre 1992
Published date09 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/12/09/092G0522/CONSOLIDATED/20190311
Official Gazette PublicationGU n.289 del 09-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 128
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione e definizione

  1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI.

  2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se' da rischi per la salute e la sicurezza.

  3. Sono anche considerati DPI:

    1. l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o piu' rischi simultanei;

    2. un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con se';

    3. i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

    4. i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.

  4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'allegato I.

Art 1.

(Campo di applicazione e definizioni).

1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.

Art 2.

Norme armonizzate e norme nazionali

  1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.

  2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.

  4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art 2.

Norme armonizzate e norme nazionali

  1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei su incarico della Commissione CEE.

  2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del presente decreto.

  4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.

Art 2.

(Norme armonizzate e presunzione di conformita' dei DPI).

((1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento DPI.

  1. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale)).

Art 3.

Requisiti essenziali di sicurezza

  1. I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

  2. La conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza e' attestata dal fabbricante secondo le procedure di cui agli articoli seguenti mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformita' CE.

Art 3.

(( (Requisiti essenziali di sicurezza). 1. I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.

  1. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

  2. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purche' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

  3. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformita' degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone. ))

Art 3.

(Requisiti essenziali di sicurezza).

((1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.

  1. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 15 e all'allegato III del regolamento DPI, nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)).

Art 4.

Categorie di DPI

  1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.

  2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entita'. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilita' di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

  3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

    1. azioni lesive di lieve entita' prodotte da strumenti meccanici;

    2. azioni lesive di lieve entita' causate da prodotti detergenti; c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 C;

    3. ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attivita' professionali;

    4. urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

    5. azione lesiva dei raggi solari.

  4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

  5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilita' di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.

  6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

    1. gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

    2. gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

    3. i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

    4. i DPI per attivita' in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

    5. i DPI per attivita' in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a - 50 C;

    6. i DPI destinati a salvaguardare...

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