LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 - Riordino della legislazione in materia portuale

Coming into Force19 Febbraio 1994
Published date04 Febbraio 1994
Enactment Date28 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/02/04/094G0101/CONSOLIDATED/20201207
Official Gazette PublicationGU n.28 del 04-02-1994 - Suppl. Ordinario n. 21
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della legge)

  1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

  2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.

Art 1.

(Finalita' della legge)

  1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.

Art 1.

(Finalita' della legge)

  1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti. La presente legge disciplina, altresi', i compiti e le funzioni delle Autorita' di sistema portuale (AdSP), degli uffici territoriali portuali e dell'autorita' marittima. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto Speciale, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 30

  2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.

Art 2.

(Organizzazioni portuali, autorita' portuali e autorita' marittime)

  1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

    1. il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes- sive modificazioni ed integrazioni;

    3. l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

    4. il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

    5. l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

    7. il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

    8. le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

    9. i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

  2. Sono autorita' portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.

  3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.

Art 2.

Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime

  1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

    1. il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

    2. il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes- sive modificazioni ed integrazioni;

    3. l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

    4. il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

    5. l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

    6. l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

    7. il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

    8. le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

    9. i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

  2. Sono autorita' di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.

    2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.

  3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.

Art 3.

(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)

  1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.

Art 3.

(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)

  1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni ; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.

Art 3.

(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)

  1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Art 3.

(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)

  1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Art 4.

(Classificazione dei porti)

  1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

    1. categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT