VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII n. 1902, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la istituzione del Comando generale delle Capitanerie di porto;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
Il Comando generale delle Capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni:
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- Personale militare delle Capitanerie di porto:
studi e proposte relativi all'ordinamento, stato ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e del personale del C.R.E.M., categoria portuali;
proposte relative alle tabelle di pace e di guerra di assegnazione degli ufficiali e del personale del C.R.E.M.;
proposte al Ministro per le comunicazioni relative ai movimenti degli ufficiali, e richiesta di benestare del Ministero della marina per quelli investiti di cariche direttive. Segnalazione al Comando superiore del C.R.E.M. dei movimenti dei sottufficiali in servizio delle Capitanerie ritenuti necessari;
relazione col Ministero della marina per lo stato e l'avanzamento degli ufficiali;
amministrazione dei capitoli del bilancio riguardanti i personali suddetti.
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- Personale civile delle Capitanerie di porto:
tabelle di assegnazione e movimenti del personale;
incaricati marittimi e delegati di spiaggia.
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- Organizzazione interna delle Capitanerie di porto ed ispezioni relative:
organizzazione interna degli uffici dipendenti e studi e proposte relativi alla circoscrizione marittima;
vigilanza ed ispezione sui servizi compiuti dagli organi dipendenti: provvedimenti nei riguardi dei servizi di competenza del Comando generale; relazioni e proposte nei riguardi dei servizi di competenza di altri organi;
fabbricati, mobili, mezzi nautici, attrezzi, spese di ufficio, ecc., delle Direzioni marittime, Capitanerie ed uffici minori ed amministrazione dei relativi capitoli di bilancio;
organizzazione e funzionamento del servizio relativo alle azioni di merito compiuto in mare.
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- Servizi militari riguardanti la gente di mare:
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