LEGGE 9 ottobre 1967, n. 961 - Istituzione delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona

Coming into Force14 Novembre 1967
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date09 Ottobre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/10/30/067U0961/CONSOLIDATED/20101215
Published date30 Ottobre 1967
Official Gazette PublicationGU n.272 del 30-10-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge;

Art 1.

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Le aziende sono dotate di personalita' giuridica pubblica e sono sottoposte alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

Art 1.

Sono istituite le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona, con sede legale presso le Capitanerie di detti porti.

Esse sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprieta' dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attivita' direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

Le aziende possono essere autorizzate dal Ministero della marina mercantile, ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprieta' dello Stato.

Art 2.

Le aziende hanno i seguenti compiti:

1) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprieta' dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

2) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici, dei magazzini di deposito e degli altri beni di cui al precedente numero;

3) svolgere ogni altra attivita' direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti indicata dal regolamento di cui al successivo articolo 16.

Le aziende possono essere autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi commerciali relativi al porto e ad assumere la gestione di mezzi e impianti non di proprieta' dello Stato, nonche' ad espletare tutti i compiti sopra menzionati anche in altri porti rientranti nella circoscrizione territoriale delle capitanerie di porto presso le quali le aziende stesse hanno sede.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

Per assolvere i compiti ad esse attribuiti, le aziende dispongono dei proventi dei beni indicati nell'articolo precedente, nonche' dei fondi derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile.

Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in

dotazione delle aziende sono ad esclusivo carico di ciascuna di

esse. Le spese per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'Amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

Qualora il bilancio delle aziende lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al precedente comma potra' essere assunta dalle aziende stesse.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

Ciascuna azienda ha i seguenti organi:

  1. il presidente;

  2. il Comitato direttivo;

  3. il Collegio dei revisori.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Presidente di ciascuna azienda e' il comandante della rispettiva Capitaneria di porto. In caso di assenza o di impedimento, egli e' sostituito dall'ufficiale di porto che ne fa le veci.

Il presidente:

  1. ha la rappresentanza legale della azienda;

  2. dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

  3. cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonche' il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

  4. convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

  5. dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;

  6. dispone la dimissione per inservibilita' e l'alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicentomila lire.

Art 5.

Il presidente di ciascuna azienda e' nominato dal Ministro per la marina mercantile. In caso di assenza o impedimento e' sostituito da un ufficiale di porto a cio' delegato dal comandante della capitaneria di porto.

Il presidente:

  1. ha la rappresentanza legale della azienda;

  2. dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

  3. cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio degli impianti di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonche' il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

  4. convoca e presiede il Comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

  5. dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicentomila lire, riferendone al Comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dismissione per inservibilita' e la alienazione dei beni mobili di proprieta' dell'azienda il cui valore di mercato non superi due milioni cinquecentomila lire.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 6.

Il Comitato direttivo e' composto:

1) dal comandante della Capitaneria di porto che lo presiede;

2) dal direttore dell'Ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime;

4) da un funzionario in rappresentanza dell'Intendenza di finanza;

5) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale del lavoro;

6) da un funzionario in rappresentanza dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

7) da un funzionario in rappresentanza del Compartimento delle ferrovie dello Stato;

8) dal capo della Circoscrizione doganale o da un suo delegato;

9) da un rappresentante della Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato;

10) da una rappresentante del Comune dove risiede l'azienda, designato dal Consiglio comunale;

11) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, designato dal Consiglio provinciale;

12) da un rappresentante degli agenti marittimi;

13) da un rappresentante degli spedizionieri;

14) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

I componenti del Comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione delle Amministrazioni od Enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui ai numeri 12, 13 e 14, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale.

Il presidente puo' chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonche' persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

Tutti i membri del Comitato, eccettuati il comandante della Capitaneria di porto, il capo della Circoscrizione doganale ed il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

Art 6.

((Il comitato direttivo e' composto, oltreche' dal presidente dell'azienda, che lo presiede, dai seguenti membri:

1) dal comandante della capitaneria di porto o da un ufficiale di porto da lui delegato;

2) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;

3) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT