LEGGE 14 novembre 1961, n. 1268 - Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali

Coming into Force28 Dicembre 1961
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/12/13/061U1268/CONSOLIDATED/20080625
Published date13 Dicembre 1961
Enactment Date14 Novembre 1961
Official Gazette PublicationGU n.308 del 13-12-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Palermo, con sede legale ed amministrativa in Palermo.

L'Ente e' istituto di diritto pubblico ed e' soggetto alla vigilanza e tutela del Ministero della marina mercantile.

Art 2.

L'Ente ha i seguenti compiti:

  1. promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

  2. provvedere alla esecuzione delle opere e delle attrezzature suddette finanziate anche con il concorso dello Stato ai sensi delle leggi vigenti e col concorso previsto dalle norme esistenti a carico degli Enti locali interessati, salva restando la competenza del Ministero dei lavori pubblici per le spese a totale carico dello Stato;

  3. provvedere, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi del successivo articolo 5 col Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni delle opere stesse e di tutti gli impianti ed arredi portuali da realizzare e di quelli gia' esistenti, esclusi gli impianti ferroviari, nonche' ai servizi di pulizia e, di illuminazione del porto;

  4. promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie tra il porto e il retroterra:

  5. provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco e il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione diretta della stazione marittima passeggeri;

  6. amministrare i fondi e proventi assegnatigli;

  7. esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto con l'assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

  8. gestire, nell'ambito della propria giurisdizione i beni di demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, sotto l'osservanza delle disposizioni del capo I, titolo 2°), libro I della parte la del Codice di navigazione, con facolta' di stabilire le condizioni e le tariffe per l'esercizio, esplicato dai concessionari nell'interesse pubblico.

    I contratti di concessione aventi la durata superiore a 15 anni dovranno essere approvati dai Ministero della marina mercantile;

  9. studiare, promuovere e adottare provvedimenti atti a favorire l'incremento dei traffici nel porto di Palermo, nonche' quello commerciale e industriale dell'entroterra, in relazione ai detti traffici, ed in tal caso, con la facolta' di stabilire e comunque di disciplinare, nell'interesse pubblico, le tariffe portuali di qualsiasi genere;

  10. studiare, di concerto con gli Organi competenti il miglior coordinamento della attivita' degli Uffici che attendono a servizi interessanti il porto, promuovendo, ove occorra, opportuni provvedimenti degli Organi competenti;

    l'Ente inoltre puo':

  11. assumere la gestione diretta, mediante apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio per i magazzini generali della Sicilia, dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di depositi franchi o di magazzini generali, che esistono o che sorgessero in seguito, sotto l'osservanza delle leggi doganali e marittime, nonche' la gestione diretta delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e dei passeggeri, ed eventualmente del servizio idrico e del servizio rimorchio.

Art 3.

Lo Stato a norma dell'articolo 36 del regolamento al Codice della navigazione cede all'Ente, per tutta la sua durata, l'uso gratuito delle aree, delle opere, degli edifici, dei macchinari, degli attrezzi e dei mobili di sua spettanza, che esistono nel territorio di giurisdizione dell'Ente.

L'Ente riscuote e percepisce in luogo e coi privilegi dello Stato, e con le procedure di cui alle leggi in vigore, i canoni dovuti da terzi per concessione di beni demaniali e per concessioni di lavoro in porto; esso e' autorizzato sia a stipulare nuove concessioni o locazioni, sia a mantenere, modificare, risolvere o riscattare quelle esistenti, ai termini delle condizioni dei rispettivi contratti.

I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata ne' creare oneri ed impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Ente, salva espressa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Art 4.

L'Ente, per disimpegnare i compiti e le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione e amministra:

  1. i proventi dell'uso diretto e delle concessioni dei beni pertinenti al Demanio pubblico marittimo;

  2. i proventi delle gestioni dirette;

  3. le speciali tasse e sopratasse portuali, istituite secondo le norme vigenti;

  4. somme versate da privati a titolo rimborso spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc. o per contravvenzione alle norme di polizia, portuale;

  5. i contributi dello Stato previsti dal successivo articolo 5;

  6. i contributi a carico degli Enti locali interessati, da determinarsi nella misura prevista dalle norme vigenti ed in rapporto ai contributi statali fissati dai commi primo e secondo del successivo articolo 5;

  7. il contributo obbligatorio che sara' stabilito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con la Regione siciliana, a carico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo;

  8. gli eventuali contributi assunti a proprio carico dalla Regione siciliana e quelli deliberati da Amministrazioni, da Enti o da Istituti interessati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Palermo;

  9. i proventi per diritti sul certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati dall'Ente;

  10. i fondi provenienti da eventuali prestiti o da altre operazioni finanziarie, consentiti dalle leggi vigenti;

  11. i beni e le somme che venissero all'Ente in virtu' di successioni testamentarie, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa nel presente articolo non esplicitamente considerata.

Art 5.

Per le spese di manutenzione ordinaria dei beni indicati al primo comma dell'articolo 3, non coperte dai proventi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a corrispondere all'Ente un contributo annuale nella misura riconosciuta necessaria, in base al preventivo presentato dall'Ente al Ministro per i lavori pubblici.

Inoltre per consentire all'Ente di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura che sara' riconosciuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari dell'Ente.

Art 6.

Per consentire la organica e sollecita realizzazione delle onere e delle attrezzature previste dal piano regolatore del porto secondo il progetto redatto dall'Ufficio del genio civile di Palermo per le opere marittime e' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire in ragione di lire 200 milioni nell'esercizio 1961-62 e di lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi dal...

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