LEGGE 9 luglio 1967, n. 589 - Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste

Coming into Force15 Agosto 1967
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/07/31/067U0589/CONSOLIDATED/20101215
Published date31 Luglio 1967
Enactment Date09 Luglio 1967
Official Gazette PublicationGU n.191 del 31-07-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Denominazione, natura e durata)

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

L'Ente ha personalita' giuridica pubblica ed e' soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La sua durata e' fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 1.

(Denominazione, natura e durata)

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La sua durata e' fissata in anni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 1.

(Denominazione, natura e durata)

E' costituito l'Ente autonomo del porto di Trieste, con sede legale ed amministrativa in Trieste.

Esso e' ente pubblico economico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 OTTOBRE 1978, N. 714.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

(Circoscrizione)

La circoscrizione dell'Ente comprende l'intero ambito portuale di Trieste che va da Punta Ronco al torrente Bovedo, incluse le aree di demanio marittimo e gli specchi acquei antistanti il comprensorio dello Ente Porto Industriale.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

(Attribuzioni)

L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonche' quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonche' il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

L'esecuzione dei suindicati lavori puo' essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessita'.

L'Ente e' autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonche' all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonche' alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del

porto di Trieste, con la osservanza delle leggi doganali e

marittime; 10) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse del porto di Trieste;

11) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico del porto;

12) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

13) provvedere alle spese necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate, escluse quelle per i servizi idrici, di pulizia e di illuminazione, che restano a carico dell'Amministrazione dei lavori pubblici ed escluse, altresi', quelle relative all'esercizio ferroviario portuale, e cioe' le operazioni di scalo, le manovre ferroviarie, la manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari, che sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria;

14) coordinare l'azione degli uffici pubblici, degli enti, delle associazioni e dei privati che attendono a servizi e svolgono attivita' interessanti il porto;

15) esercitare tutte quelle ulteriori attribuzioni che, in base alle disposizioni vigenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono di competenza dell'Azienda portuale dei magazzini generali;

16) provvedere a tutto cio' che, non specificato nei precedenti punti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto dell'Ente.

Art 3.

(Attribuzioni)

L'Ente, nel territorio di propria circoscrizione, ha il compito di:

1) studiare, promuovere ed adottare, di intesa con le Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale, i provvedimenti atti a favorire lo sviluppo dei traffici nazionali e internazionali nel porto di Trieste, nonche' quello commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

2) elaborare e proporre, d'intesa con la Regione e gli Enti locali interessati, il piano di destinazione e di uso delle aree, nonche' il piano regolatore del porto sulla base delle previsioni contemplate dal piano di sviluppo economico regionale e della linea nazionale di sviluppo dei porti, indicando la priorita' di attuazione delle nuove opere e degli impianti.

L'esecuzione dei suindicati lavori puo' essere affidata dal Ministero dei lavori pubblici in concessione all'Ente portuale, ove se ne ravvisi la necessita'.

L'Ente e' autorizzato ad eseguire a proprie spese lavori previsti nel piano regolatore in vigore, dopo la prescritta approvazione in linea tecnica degli elaborati di progetto da parte del Ministero dei lavori pubblici;

3) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, ai servizi idrici, di pulizia e di illuminazione del porto, nonche' all'esecuzione delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali, a totale carico dello Stato o con il concorso di esso ai sensi delle leggi vigenti;

4) amministrare, nell'ambito della propria circoscrizione, i beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei, con l'osservanza delle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento.

Gli atti di concessione aventi durata superiore a quindici anni dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la marina mercantile;

5) esplicare le funzioni che le vigenti leggi sul lavoro nei porti attribuiscono alla competenza degli Uffici del lavoro portuale e dei comandanti di porto, con la assistenza di un Consiglio del lavoro e con poteri di regolamentazione del lavoro e di determinazione delle tariffe, sia nei confronti dei lavoratori, che degli imprenditori, secondo le norme vigenti;

6) provvedere all'esecuzione degli impianti ferroviari nell'ambito della circoscrizione, nonche' alla relativa manutenzione ed all'esercizio ferroviario, a seguito di apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla quale fanno carico le relative spese in base alle norme vigenti;

7) promuovere il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra il porto e il retroterra nazionale ed estero e, d'accordo con l'Amministrazione competente, il miglioramento dell'attrezzatura del servizio ferroviario nell'ambito del porto;

8) provvedere alla gestione diretta dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci, nonche' alla gestione della stazione marittima passeggeri;

9) provvedere all'esercizio dei magazzini per deposito merci, anche se in regime di deposito franco, e dei magazzini generali del

porto di Trieste, con la osservanza delle leggi doganali e

marittime; 10) stipulare con le competenti Amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose per via ferroviaria, stradale ed aerea, nell'interesse...

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