LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485 - Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo

Coming into Force29 Gennaio 1999
Enactment Date31 Dicembre 1998
Published date14 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/14/099G0008/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonche' dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

  2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

    1. assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove piu' favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei porti, ivi comprese le attivita' di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette disposizioni;

    2. determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilita' specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;

    3. fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;

    4. definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;

    5. dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;

    6. fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;

    7. dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;

    8. ...

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