LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Coming into Force14 Ottobre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/10/13/090G0340/CONSOLIDATED/20170814
Enactment Date10 Ottobre 1990
Published date13 Ottobre 1990
Official Gazette PublicationGU n.240 del 13-10-1990
TITOLO I NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ambito di applicazione

e rapporti con l'ordinamento comunitario

  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata.

  2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata Autorita', qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunita' europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

  3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti gia' iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunita' europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorita' sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

  4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art 1.

Ambito di applicazione

e rapporti con l'ordinamento comunitario

  1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese ....

    2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3.

  3. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza.

Art 2.

Intese restrittive della liberta' di concorrenza

  1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

  2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:

    1. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

    2. impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

    3. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

    4. applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

    5. subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

  3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art 3.

Abuso di posizione dominante

  1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato:

  1. imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

  2. impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

  3. applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

  4. subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Art 4.

Deroghe al divieto di intese restrittive della liberta' di concorrenza

  1. L'Autorita' puo' autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessita' di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalita' di cui al presente comma ne' puo' consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

  2. L'Autorita' puo' revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

  3. La richiesta di autorizzazione e' presentata all'Autorita', che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Art 5.

Operazioni di concentrazione

  1. L'operazione di concentrazione si realizza:

    1. quando due o piu' imprese procedono a fusione;

    2. quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o piu' imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese;

    3. quando due o piu' imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova societa', alla costituzione di un'impresa comune.

  2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

  3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

Art 6.

Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della liberta' di concorrenza

  1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorita' valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilita' di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonche' dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

  2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali...

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