LEGGE 10 aprile 1981, n. 159 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro

Coming into Force14 Maggio 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/04/29/081U0159/ORIGINAL
Enactment Date10 Aprile 1981
Published date29 Aprile 1981
Official Gazette PublicationGU n.116 del 29-04-1981 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:

  1. 28 ottobre 1976:

    n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare.

  2. 29 ottobre 1976:

    n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;

    n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI

Convention 145

CONVENTION 145 concernant la continuite' de l'emploi des gens de mer

Parte di provvedimento in formato grafico

Convention 145

CONVENZIONE N. 145

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE sulla continuita' dell'impiego della gente di mare

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 13 ottobre 1976, nella sua sessantaduesima sessione,

Avendo notati i termini della parte IV (Regolarita' dell'impiego e del reddito) della raccomandazione sull'impiego della gente di mare (evoluzione tecnica), del 1970,

Dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla continuita' dell'impiego della gente di mare, problema che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione,

Dopo aver deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale, adotta in questo venticinquesimo giorno di ottobre millenovecentosettantasei, la seguente convenzione che sara' denominata Convenzione sulla continuita' dell'impiego (gente di mare) del 1976.

ARTICOLO 1
  1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono disponibili regolarmente per un lavoro da gente di mare e che derivano il loro principale reddito annuo da tale lavoro.

  2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "gente di mare" indica le persone definite tali dalla legislazione o dalle pratiche nazionali o da convenzioni collettive e che siano abitualmente ingaggiate quali membri dell'equipaggio a bordo di una imbarcazione marittima diversa da:

    1. una nave da guerra;

    2. una nave adibita alla pesca o ad operazioni direttamente connesse ad essa, alla caccia alla balena o ad operazioni simili.

  3. La legislazione nazionale determinera' quando una nave sara' ritenuta imbarcazione marittima ai fini della presente Convenzione.

  4. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultare al momento della elaborazione e della revisione delle definizioni stabilite in base ai precedenti paragrafi 2 e 3 o parteciparvi in altro modo.

ARTICOLO 2
  1. In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, cosi' facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente.

  2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennita' pecuniaria la cui entita' e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.

ARTICOLO 3

Fra le misure che permettono di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente Convenzione potranno figurare:

  1. sia dei contratti che degli accordi che prevedano l'impiego continuo o regolare al servizio di una impresa di navigazione o di una societa' di armatori.

  2. sia delle disposizioni tendenti ad assicurare la regolarizzazione dell'impiego grazie alla redazione ed alla tenuta di registri per categoria di gente di mare qualificata.

ARTICOLO 4
  1. Quando la continuita' dell'impiego della gente di mare non dipende che dalla redazione e dalla tenuta di registri o di liste, tali registri e tali liste devono comprendere tutte le categorie professionali di gente di mare secondo le modalita' che la legislazione le pratiche nazionali e le convenzioni collettive determineranno.

  2. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista avra' priorita' d'ingaggio per la navigazione.

  3. La gente di mare iscritta su di un tale registro o su di una tale lista dovra' tenersi pronta a lavorare secondo le modalita' che la legislazione o le pratiche nazionali o le convenzioni collettive determineranno.

ARTICOLO 5
  1. Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, l'effettivo dei registri e delle liste di gente di mare viene rivisto periodicamente al fine di essere determinato ad un livello corrispondente alle necessita' dell'attivita' marittima.

  2. Quando si rende necessaria una riduzione dell'effettivo di un tale registro o di una tale lista, verra' adottata ogni misura utile allo scopo di prevenire o di attenuare gli effetti pregiudizievoli alla gente di mare, tenuto conto della situazione economica e sociale del paese in questione.

ARTICOLO 6

Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.

ARTICOLO 7

Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.

ARTICOLO 8

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

ARTICOLO 9
  1. La presente Convenzione vincolera' unicamente i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

  2. La Convenzione entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

  3. In seguito la Convenzione entrera' in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui ne sara' stata registrata la ratifica.

ARTICOLO 10
  1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto indirizzato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avra' efficacia un anno dopo la registrazione.

  2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni o, in seguito, potra' denunciare la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 11
  1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.

  2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.

ARTICOLO 12

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete circa tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato in conformita' degli articoli precedenti.

ARTICOLO 13

Tutte le volte che lo riterra' opportuno, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto stilla applicazione della presente Convenzione e studiera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della...

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