Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro:
-
28 ottobre 1976:
n. 145, concernente la continuita' dell'occupazione della gente di mare.
-
29 ottobre 1976:
n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi;
n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 16 e 6 delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - FOSCHI - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: SARTI