LEGGE 19 novembre 1984, n. 862 - Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63ª, della 64ª e della 65ª sessione della Conferenza generale

Coming into Force04 Gennaio 1985
Published date20 Dicembre 1984
Enactment Date19 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/12/20/084U0862/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.349 del 20-12-1984 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;

convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;

convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;

convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;

convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65ª sessione.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita', entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformita' dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.

Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attivita' di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarieta' e organicita' degli interventi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI - SPADOLINI - CARTA - ALTISSIMO - DE MICHELIS - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention n 148

CONVENTION N. 148

CONVENTION

concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus a' la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione n 148

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

CONVENZIONE N. 148

CONVENZIONE

relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata dal Consiglio d'amministrazione del Bureau international du Travail e riunitasi a Ginevra il 1 giugno 1977 per la 63ª sessione;

Preso atto delle convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti e in particolare della raccomandazione sulla protezione della salute dei lavoratori, 1953; della raccomandazione sui servizi di medicina del lavoro, 1959; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dalle radiazioni, 1960; della convenzione e raccomandazione sulla protezione dei lavoratori addetti ai macchinari, 1963; della convenzione sulle prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattie professionali, 1964; della convenzione e raccomandazione sull'igiene (commercio ed uffici), 1964; della convenzione e raccomandazione sul benzene, 1971; della convenzione e raccomandazione sul cancro professionale, 1974;

Deciso di adottare varie proposte riguardanti l'ambiente di lavoro: inquinamento atmosferico, rumori e vibrazioni, questioni riportate nel punto quarto dell'ordine del giorno della sessione;

Deciso che tali proposte si concretizzino nella forma di una convenzione internazionale, adotta il venti giugno millenovecentosettantasette la convenzione che segue con il nome di Convenzione per la protezione dell'ambiente di lavoro (inquinamento dell'aria, rumori e vibrazioni), 1977.

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE.
ARTICOLO 1
  1. La presente Convenzione e' applicabile a tutti i settori dell'attivita' economica.

  2. Il Membro ratificante la presente Convenzione, dopo consultazioni con le organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se e il caso, puo' escludere determinati settori economici dall'applicazione della Convenzione quando questa comporti specifici problemi di considerevole importanza.

  3. Qualsiasi Membro ratificante la Convenzione, in una prima relazione sulla sua applicazione, che egli e' tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, dovra' indicare, motivandone la ragione, i settori oggetto d'esclusione in riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ed esporre in una ulteriore relazione la normativa e la sua applicazione riguardante i settori disciplinati, precisando in che misura la Convenzione ha trovato applicazione o se ne intenda dare per tali settori.

ARTICOLO 2
  1. Qualsiasi Membro, dopo consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se e' il caso, puo' assumere separatamente gli obblighi previsti dalla presente Convenzione riguardo a:

    1. inquinamento dell'aria;

    2. rumori;

    3. vibrazioni.

  2. Il Membro che non accetta gli obblighi previsti dalla Convenzione per una...

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