Art
1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno 1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel corso della 65ª sessione.
Art
2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 18, 10, 12, 11 e 45 delle convenzioni stesse.
Art
3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanita', entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, per stabilire le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro applicabili alle operazioni di carico, scarico, trasbordo e movimento in genere di merci nell'ambito portuale per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione OIL n. 152, in conformita' dei criteri direttivi contenuti nella convenzione stessa.
Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, entro lo stesso termine, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per il coordinamento delle attivita' di vigilanza delle amministrazioni interessate in materia di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al precedente comma, al fine di realizzare l'unitarieta' e organicita' degli interventi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - SCALFARO - MARTINAZZOLI - SPADOLINI - CARTA - ALTISSIMO - DE MICHELIS - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI