IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 4 e gli allegati C e D;
Viste le direttive 89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE, del Consiglio del 20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 - art. 6 - concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Acquisto il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione e definizioni
Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonche' ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato, cosi' come definiti al comma 2.
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Ai fini del presente regolamento, si intende per:
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macchina:
1) un insieme di pezzi di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidamente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
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componente di sicurezza:
un componente, purche' non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
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Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresi' immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
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Si intende per messa in servizio:
la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea:
l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalita' di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.
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Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni di radioattivita';
le fonti radioattive incorporate in una macchina;
le armi da fuoco;
i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unita';
gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE;
le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
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gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
gli elevatori di scenotecnica;
gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
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Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del presente regolamento concernenti modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.