DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0031)

Coming into Force06 Marzo 2010
Published date19 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/19/010G0031/CONSOLIDATED/20120803
Enactment Date27 Gennaio 2010
Official Gazette PublicationGU n.41 del 19-02-2010 - Suppl. Ordinario n. 36
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l’articolo 1, l’allegato B, e gli articoli 2, 3 e 4;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attivita' amministrative finalizzate alla marcatura CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell’economia e delle finanze; E M A N A il seguente decreto legislativo: ART. 1 (Campo d'applicazione)

  1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, cosi' come definiti all'articolo 2:

    1. macchine;

    2. attrezzature intercambiabili;

    3. componenti di sicurezza;

    4. accessori di sollevamento;

    5. catene, funi e cinghie;

    6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

    7. quasi-macchine.

  2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:

    1. i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria;

    2. le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;

    3. le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattivita';

    4. le armi, incluse le armi da fuoco;

    5. i seguenti mezzi di trasporto:

      1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

      2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

      3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;

      4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;

      5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.

    6. le navi marittime e le unita' mobili off-shore, nonche' le macchine installate a bordo di tali navi e/o unita';

    7. le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

    8. le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;

    9. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

    10. le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;

    11. i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:

      1) elettrodomestici destinati a uso domestico;

      2) apparecchiature audio e video;

      3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;

      4) macchine ordinarie da ufficio;

      5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

      6) motori elettrici;

    12. le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:

      1) apparecchiature di collegamento e di comando;

      2) trasformatori.

  3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente o parzialmente disciplinati in modo piu' specifico da altri provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e per tali pericoli.

Art 2.

ART. 2 (Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: "macchina" uno dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).

  2. Si applicano le definizioni seguenti:

  1. «macchina » propriamente detta:

    1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;

    2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

    3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che puo' funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

    4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

    5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia e' la forza umana diretta;

  2. «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, e' assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non e' un utensile;

  3. «componente di sicurezza»: componente:

    1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;

    2) immesso sul mercato separatamente;

    3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone;

    4) che non e' indispensabile per lo scopo per cui e' stata progettata la macchina o che per tale funzione puo' essere sostituito con altri componenti.

  4. «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

  5. «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;

  6. «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto;

  7. «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento e' una quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto;

  8. «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunita', a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

  9. «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed e' responsabile della conformita' della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale definito sopra, e' considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT