DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio

Coming into Force25 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/10/099G0240/CONSOLIDATED/20171127
Enactment Date30 Aprile 1999
Published date10 Giugno 1999
Official Gazette PublicationGU n.134 del 10-06-1999
Capo I
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

  2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

  1. gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;

  2. gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;

  3. gli ascensori al servizio di pozzi miniera;

  4. gli elevatori di scenotecnica;

  5. gli ascensori installati in mezzi di trasporto;

  6. gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;

  7. i treni a cremagliera;

  8. gli ascensori da cantiere.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 (( (Ambito di applicazione).

  1. Le norme del presente regolamento si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonche' ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.

  2. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

  3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11;

  1. gli ascensori da cantiere;

  2. gli impianti a fune, comprese le funicolari;

  3. gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;

  4. gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;

  5. gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;

  6. gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;

  7. gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;

  8. gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;

  9. i treni a cremagliera;

  10. le scale mobili e i marciapiedi mobili.))

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 (Ambito di applicazione).

((1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:

  1. di persone;

  2. di persone e cose;

  3. soltanto di cose, se il supporto del carico e' accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.

    1. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.

    2. Sono esclusi...

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