LEGGE 24 ottobre 1942, n. 1415 - Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

Coming into Force31 Dicembre 1942
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Enactment Date24 Ottobre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/12/16/042U1415/CONSOLIDATED/20081222
Published date16 Dicembre 1942
Official Gazette PublicationGU n.297 del 16-12-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico:

Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;

Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone di portata non inferiore a chilogrammi 25;

Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della presente legge non si applicano agli escensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o tramviarie.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art 2.

Nessun ascensore o montacarichi puo' essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di impianto e' rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le modalita' stabilite nel regolamento.

La licenza di esercizio e' concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni pei i montacarichi di categoria D.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art 3.

Ogni ascensore di categoria A, B ed E deve essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I montacarichi di categoria C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di categoria D ogni quattro anni.

Il rinnovo della licenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 e' subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche anzicennate.

E' in facolta' del prefetto di ordinare in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai montacarichi in esercizio.

Il proprietario dello stabile in cui e' impiantato l'ascensore o il montacarichi e' tenuto a richiedere una ispezione straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori servizio.

In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio dell'ascensore in attesa dello disposizioni dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia dell'incidente.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art 4.

Il proprietario e' tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguiti il collaudo di primo impianto e le successive ispezioni.

Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali delle ispezioni periodiche e straordinarie debbono essere annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato da regolamento.

Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.

La spesa per il libretto e per la targa e' a carico del proprietario.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art 5.

Il proprietario e' tenuto ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.

Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita Commissione esaminatrice, in conformita' delle norme stabilite dal regolamento.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 1999, N. 162

Art 6.

Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite da funzionari del Corpo Reale del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del Genio civile.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici puo' autorizzare l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea, dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli delle Amministrazioni statali, degli stabilimenti industriali e delle aziende agricole.

La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma e' esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

Spetta esclusivamente all'Ispettorato corporativo di eseguire a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.

Per gli ascensori ed i montacarichi delle...

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