DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1963, n. 1497 - Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato

Coming into Force01 Dicembre 1963
Published date16 Novembre 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/11/16/063U1497/ORIGINAL
Enactment Date29 Maggio 1963
Official Gazette PublicationGU n.298 del 16-11-1963 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.

Art 2.

Le disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art 3.

Gli ascensori ed i montacarichi gia' installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI.

Gli uffici di controllo dovranno, pero', accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilita' e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie, per il loro esercizio.

Gli ascensori e i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette norme.

Art 4.

Nei casi in cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici e simili, nonche' ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito, di istanza documentata, con provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art 5.

Il Consiglio nazionale delle ricerche da' parere agli organi tecnici chiamati all'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 maggio 1963 SEGNI FANFANI - SULLO - COLOMBO - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 ottobre 1963

Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 79. - VILLA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1. - Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi in servizio privato anche se accessibili al pubblico.

Le presenti norme non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli aventi corsa minore di 2 m., agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.

Art 2. - Categorie

Agli effetti delle presenti norme, agli ascensori ed i montacarichi secondo le loro caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:

categoria A: ascensori adibiti al trasporto di persone;

categoria B: ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;

categoria C: montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

categoria D: montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg. 25;

categoria E: ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Un ascensore di categoria B puo' essere adibiti anche al trasporto di sole persone addette all'azienda utente.

Un montacarichi si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla cat. D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico e' ad altezza non minore di 0,80 m., dal piano di calpesto, e la cabina ha una altezza libera non maggiore di 1,20 m. oppure e' provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza non maggiore di 1,20 m.

La portata di un montacarichi di cat. D non puo' essere maggiore di 250 Kg.

Art 3. - Definizioni

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Ammortizzatore - Dispositivo per fermare progressivamente la cabina o il contrappeso, in discesa.

Argano a frizione - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sulla puleggia di frizione e questa trasmette il movimento alle funi per attrito.

Argano a tamburo - Argano nel quale le le funi portanti si avvolgono sul tamburo e sono fissate a questo.

Ascensore - Elevatore adibito al trasporto di persone, o di persone e cose.

Ascensore o montacarichi in servizio pubblico - Elevatore adibito a un pubblico servizio di trasporto.

Ascensore per case di abitazione - Ascensore destinato a servire appartamenti adibiti in tutto o in parte ad abitazione.

Cabina - Elemento dell'elevatore...

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