DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1767 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato

Coming into Force01 Aprile 1952
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1952/03/17/051U1767/CONSOLIDATED/20171127
Enactment Date24 Dicembre 1951
Published date17 Marzo 1952
Official Gazette PublicationGU n.66 del 17-03-1952
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, che disciplina l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, che approva le norme che disciplinano le caratteristiche tecniche dei vari tipi d'impianto, nonche' quelle per la costruzione, installazione, manutenzione ed esercizio degli ascensori e montacarichi;

Ritenuta la necessita' di emanare le norme di esecuzione, ai sensi dell'art. 12 della citata legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI - MALVESTITI - CAMPILLI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 65. - FRASCA

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n 1415

Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.

Art 1. - Licenza di impianto

Chiunque intenda installare in un fabbricato di sua proprieta' un ascensore o montacarichi, previsti dall'art. 1 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, deve chiederne licenza al prefetto.

La domanda di licenza di impianto deve essere presentata in carta legale con copia conforme in carta libera e corredata del seguenti documenti:

  1. - a) disegno in scala di almeno 1/50 per l'insieme dell'impianto e 1/20 per 1 particolari da cui risulti il complesso dell'impianto stesso con particolare riguardo ai seguenti punti:

    locale delle macchine e delle carrucole di rinvio, se vi sono, altezza degli stessi, con le relative sistemazioni;

    pianta della cabina, del contrappeso e dei relativi vani di corsa;

    sezione verticale della cabina e del vano di corsa con particolare riguardo all'altezza della cabina e delle rispettive porte, agli spazi liberi ed ai margini di corsa agli estremi dei vano ed eventuale applicazione di ammortizzatori;

    difese del vano e cancelli e relative altezze e sistemazioni;

    distanza fra cancelli del vano e cancelli della cabina, se vi sono, o fra cancelli del vano e cabina, quando non esistano I cancelli delle cabine; distanza delle relative soglie; altezza del paramento verticale delle soglie della cabina e del vano di corsa;

    1. relazione descrittiva dalla quale risultino:

      la casa costruttrice dell'impianto, categoria, numero di fabbricazione, tipo, portata, velocita', corsa e numero delle fermate dell'ascensore; la tensione di alimentazione dei diversi circuiti; la natura delle difese dei cancelli; i dispositivi di sicurezza paracadute e contro eccesso di velocita'; le eventuali apparecchiature speciali per ascensori veloci, a piu' velocita', a porte automatiche, ed altro; le caratteristiche dei sistemi di blocco e dell'apparecchiatura elettrica del circuito principale, di quello di manovra, di illuminazione, di segnalazione e di allarme;

    2. dimensionamento delle guide, tenuto conto dell'intervento degli apparecchi paracadute in caso di rottura dei mezzi di sospensione della cabina; calcoli della struttura di sostegno degli argani o delle carrucole di rinvio, poste alla sommita' del vano di corsa, delle catene, delle funi e dei relativi attacchi e della stabilita' delle funi allo scorrimento.

  2. - Ricevuta dell'Ufficio del registro attestante l'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'impianto, nei casi contemplati dall'art. 7 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

    La copia della domanda viene trasmessa con gli atti...

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