DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 268 - Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Coming into Force18 Agosto 1993
Enactment Date30 Giugno 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/03/093G0340/CONSOLIDATED/19931206
Published date03 Agosto 1993
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-1993 - Suppl. Ordinario n. 68
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'

  1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.

  2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op- era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

  3. L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.

  4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':

  1. consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonche' consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;

  2. standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;

  3. esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel- ative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

  4. assistenza alle imprese;

  5. certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;

  6. consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza;

  7. consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;

  8. svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio...

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