IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Natura e finalita'
L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op- era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
L'Istituto svolge le seguenti attivita':
consulenza nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e regionali, e nella predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonche' consulenza tecnica, ai presidi multizonali di prevenzione e su richiesta, ad organismi pubblici e privati;
standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza di lavoratori;
esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel- ative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
assistenza alle imprese;
certificazione o accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione previsti da norme comunitarie e da trattati internazionali;
consulenza tecnico-scientifica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la vigilanza della conformita' dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure di certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche a livello nazionale e comunitario;
svolgimento di attivita' di ricerca, didattica e di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali rivolti al personale del Servizio...