LEGGE 27 dicembre 1973, n. 942 - Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunita' economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Coming into Force09 Febbraio 1974
End of Effective Date31 Dicembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/25/073U0942/CONSOLIDATED/19920518
Published date25 Gennaio 1974
Enactment Date27 Dicembre 1973
Official Gazette PublicationGU n.24 del 25-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunita' europee concernenti omologazione dei veicoli a motore e dei loro i rimorchi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 2.

La domanda per l'omologazione di cui al precedente articolo 1 e' presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non e' accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 3.

L'omologazione di cui al precedente articolo 1 ha luogo in seguito all'esame del tipo di veicolo da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, il quale accerta che il tipo medesimo soddisfi alle prescrizioni tecniche e alle verifiche richieste.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 4.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, quando ha proceduto all'omologazione, ha la facolta' di controllare, se necessario in reciproca collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita', che la produzione sia conforme al prototipo omologato. Lo stesso Ministero, per ogni tipo di veicolo che ha omologato o che ha rifiutato di omologare, informa, entro il termine di un mese, le competenti autorita' degli altri Stati membri della CEE inviando la documentazione relativa.

Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato viene compilato dal costruttore o dal suo legale rappresentante un certificato di conformita' il cui modello e' stabilito dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve informare il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile della cessazione eventuale della produzione di un tipo di veicolo omologato, nonche' di ogni eventuale modifica.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, se ritiene che le modifiche proposte non esigano una modifica del tipo omologato, ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e indirizza alle autorita' competenti degli altri Stati membri della CEE, mediante invii raggruppati e periodici, copie della documentazione relativa alle modifiche apportate.

Qualora il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile constata che una modifica apportata giustifichi nuove verifiche o nuovi collaudi ne informa il costruttore o il suo legale rappresentante e trasmette la nuova documentazione alle autorita' competenti degli altri Stati membri della CEE entro il termine di un mese.

Nel caso in cui l'omologazione del tipo venga modificata ovvero cessi di avere efficacia in seguito alla cessazione della produzione del tipo omologato, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile comunica, entro il termine di un mese, alle autorita' competenti degli Stati membri della CEE i numeri di serie dell'ultimo veicolo prodotto conformemente all'omologazione originaria e, se del caso, i numeri di serie del primo veicolo prodotto conformemente alla nuova omologazione.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 5.

I veicoli di cui all'articolo 1, ai quali uno Stato membro della CEE abbia rilasciato la omologazione CEE e la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformita'.

Tuttavia questo certificato non impedisce il rifiuto dell'immatricolazione per i veicoli che non sono conformi al prototipo omologato. La conformita' al prototipo...

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