LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione

Coming into Force17 Novembre 1977
End of Effective Date25 Maggio 2016
Enactment Date18 Ottobre 1977
Published date02 Novembre 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/11/02/077U0791/CONSOLIDATED/20160525
Official Gazette PublicationGU n.298 del 02-11-1977
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

  1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

  2. materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

  3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;

  4. contatori elettrici;

  5. prese e spine di corrente per uso domestico;

  6. dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

  7. materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

  8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunita' economica europea;

  9. materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunita' economica europea.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 2.

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'articolo 1 puo' essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 3.

Si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunita' europea.

Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformita' alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'articolo 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvedera' a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 4.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE e (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalita' previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 5.

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'articolo 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'articolo 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'articolo 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunita' in cui il materiale e' stato prodotto, purche' dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che e' richiesta in Italia.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 6.

Salvo, prova del contrario, ed ancorche' non conforme alle norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'articolo 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore puo' presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformita' del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2.

Art 6.

((1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la conformita' del materiale alle disposizioni della presente legge.

  1. In caso di contestazione sulla conformita' del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante puo' produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.

  2. Se il materiale elettrico e' disciplinato da disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa e' apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.

  3. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico)).

Art 6.

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Art 7.

L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformita' ovvero il rilascio di un attestato di conformita' da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunita' economica europea importa la presunzione che il materiale stesso e' conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 o 5.

Si considera altresi' conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore.

Art 7.

((1. La marcatura CE di cui all'allegato II e' apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

  1. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.))

Art 7.

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Art 8.

La...

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