DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 - Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Coming into Force26 Maggio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/05/25/16G00096/ORIGINAL
Published date25 Maggio 2016
Enactment Date19 Maggio 2016
Official Gazette PublicationGU n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 21);

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 72/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 277, recante modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza

  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni:

    1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

    2. materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

    3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;

    4. contatori elettrici;

    5. basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;

    6. dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

    7. disturbi radioelettrici;

    8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;

    9. kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

  2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

  3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I.

  4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo.

  5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

  1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

  2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico;

  3. «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale;

  4. «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

  5. «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo;

  6. «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico;

  7. «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

  8. «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare;

  9. «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

  10. «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I relativi al materiale elettrico;

  11. «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

  12. «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura;

  13. «normativa di armonizzazione dell'Unione»: qualunque normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

  14. «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.

Art 3.

Obblighi dei fabbricanti

  1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio del loro materiale elettrico, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.

  2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformita' di cui al medesimo allegato III. Qualora la conformita' del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE.

  3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato III e la dichiarazione di conformita' UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e' stato immesso sul mercato.

  4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto legislativo. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonche' delle modifiche delle norme armonizzate di cui all'articolo 9, delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 10 e 11 o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita' del materiale elettrico. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

  5. I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico da essi immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico.

  6. I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere...

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