DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

Coming into Force29 Dicembre 1996
End of Effective Date25 Maggio 2016
Published date14 Dicembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/12/14/096G0645/CONSOLIDATED/20160525
Enactment Date25 Novembre 1996
Official Gazette PublicationGU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione,

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Marcatura CE

  1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la conformita' del materiale alle disposizioni della presente legge.

  2. In caso di contestazione sulla conformita' del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante puo' produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.

  3. Se il materiale elettrico e' disciplinato da disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa e' apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.

  4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 2.

Modalita' di apposizione della marcatura

  1. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 1977, n, 791, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. - 1. La marcatura CE di cui all'allegato II e' apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

  2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

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