DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 1997, n. 277 - Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione

Coming into Force04 Settembre 1997
End of Effective Date25 Maggio 2016
Published date20 Agosto 1997
Enactment Date31 Luglio 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/08/20/097G0311/CONSOLIDATED/20160525
Official Gazette PublicationGU n.193 del 20-08-1997
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie contemplate dalla legge stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art 1.
  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' abrogato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 86

Art 2.
  1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, e' sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato Treu, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale Dini, Ministro degli...

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