DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 304 - Attuazione delle direttive n. 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)

Coming into Force21 Settembre 1991
Published date20 Settembre 1991
Enactment Date10 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/09/20/091G0347/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.221 del 20-09-1991 - Suppl. Ordinario n. 57
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, gli articoli 1, 2 e 55 e l'allegato A, concernenti la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della Commissione, relative ai carrelli semoventi per movimentazione,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo d'applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.

  2. Ai sensi del presente decreto e' un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimita' del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.

  3. Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.

Art 2.

Esclusioni

  1. Il presente decreto non si applica:

  1. agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici;

  2. ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera;

  3. ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi;

  4. agli apparecchi elevatori accastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti "traslatori per stoccaggio";

  5. ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5.000 kg;

  6. ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5.000 kg;

  7. ai carrelli a portale;

  8. ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo;

  9. alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento;

  10. ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica;

  11. alle gru mobili;

  12. alle piattaforme elevatrici mobili;

  13. ai carrelli a braccia telescopiche.

Art 3.

Certificato di conformita'

  1. E' consentita l'immissione sul mercato, l'importazione di carrelli usati, la messa in servizio e l'utilizzazione conforme alla destinazione dei carrelli semoventi e dei trattori regolati dal presente decreto, a condizione che il fabbricante, o un suo mandatario stabilito nella Comunita' economica europea, ne attesti sotto la sua responsabilita', con apposito certificato, la conformita' alle disposizioni e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato I, secondo il modello riportato nell'allegato II, e vi apponga il marchio di conformita' alle condizioni previste nell'allegato III.

  2. Le prove di stabilita', visibilita' e funzionamento per i carrelli semoventi per movimentazione di cui all'art. 1 sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato IV.

  3. Le prescrizioni tecniche previste dall'allegato I sostituiscono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in caso di contrasto o di diversita'.

  4. Per la vendita e l'impiego dei carrelli semoventi e dei trattori e' comunque fatta salva l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro, gli aspetti di sicurezza, la circolazione stradale e la tutela ambientale.

Art 4.

Controlli

  1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi di organismi autorizzati, procede a controlli per sondaggio sulla conformita' delle macchine di cui all'art. 1 alle norme del presente decreto e degli allegati.

  2. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione del predetto Ministero e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che puo' procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Le risultanze dei controlli eseguiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono inviate in comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art 5.

Effettuazione delle prove

  1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di cui all'art. 3 deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove previste, oppure deve farle eseguire, anche in parte, da uno o piu' organismi autorizzati di cui all'art. 6.

Art 6.

Organismi autorizzati

  1. L'organismo che chiede di essere autorizzato alla effettuazione delle prove e dei controlli di cui al presente decreto ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico industria, che provvede alla relativa istruttoria. Le modalita' della domanda sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, alla Commissione della CEE e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove ed ogni successiva modifica.

  3. Gli organismi che hanno effettuato le prove poste a base della certificazione non possono essere incaricati dell'effettuazione dei controlli sugli apparecchi che hanno formato oggetto delle prove stesse.

Art 7.

Carrelli semoventi non conformi

  1. Se risulta che un carrello semovente di movimentazione non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ne vieta l'immissione sul mercato e l'utilizzazione, ovvero ordina che sia ritirato dal mercato.

  2. Se la difformita' deriva da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie che pregiudica la sicurezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa gli Stati membri della Comunita' economica europea e la Commissione CEE, tramite il Ministero degli affari esteri, delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti adottati.

Art 8.

Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni.

Art 9.

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche

comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli

affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato I

ALLEGATO I

PARTE PRIMA

REQUISITI TECNICI PER I CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE

  1. CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE

    OPERATIVE

    1.1. Trasportatore

    Carrello per movimentazione che porta il carico su una piattaforma fissa o su una attrezzatura non sollevabile.

    1.2. Trattore

    Carrello per movimentazione che circola a terra munito di un dispositivo di aggancio e specificamente atto al traino di veicoli circolanti a terra.

    1.3. Spintore

    Trattore munito anteriormente e/o posteriormente di un respingente e in grado di spingere veicoli che circolano a terra o su rotaia.

    1.4. Elevatore

    Carrello per movimentazione atto a sollevare, abbassare e trasportare carichi.

    1.4.1. Elevatore accatastatore

    Carrello elevatore munito di piattaforma, di forca o di altra attrezzatura portacarico, in grado di sollevare un carico, palettizzato o meno, ad altezza sufficiente per consentirne l'accatastamento o lo staccaggio in scaffalature.

    1.4.1.1. Carrello con forca a sbalzo: carrello elevatore accatastatore sul quale il carico e' disposto davanti alle ruote anteriori oppure dietro alle ruote posteriori.

    1.4.1.2. Carrello con montante o forca retrattile: carrello elevatore accatastatore con longheroni portanti sul quale il carico puo' essere disposto a sbalzo mediante avanzamento dei montanti o della piastra portaforche.

    1.4.1.3. Carrello con forca fra i longheroni: carrello elevatore accatastatore a longheroni portanti munito di forca disposta fra detti longheroni e nel quale il baricentro del carico si trova sempre all'interno del poligono di appoggio.

    1.4.1.4. Carrello a forca ricoprente: carrello elevator accatastatore a longheroni portanti munito di forche i cui bracci ricoprono i longheroni.

    1.4.1.5. Carrello con piattaforma ricoprente a forte sollevamento: carrello elevatore accatastatore a longheroni portanti munito di una piattaforma che ricopre i longheroni.

    1.4.1.6. Carrello...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT