Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed, in particolare, gli articoli 1, 2 e 55 e l'allegato A, concernenti la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive 86/663/CEE del Consiglio e 89/240/CEE della Commissione, relative ai carrelli semoventi per movimentazione,
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo d'applicazione e definizioni
Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.
Ai sensi del presente decreto e' un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimita' del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.
Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.
Art
3.
Certificato di conformita'
E' consentita l'immissione sul mercato, l'importazione di carrelli usati, la messa in servizio e l'utilizzazione conforme alla destinazione dei carrelli semoventi e dei trattori regolati dal presente decreto, a condizione che il fabbricante, o un suo mandatario stabilito nella Comunita' economica europea, ne attesti sotto la sua responsabilita', con apposito certificato, la conformita' alle disposizioni e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato I, secondo il modello riportato nell'allegato II, e vi apponga il marchio di conformita' alle condizioni previste nell'allegato III.
Le prove di stabilita', visibilita' e funzionamento per i carrelli semoventi per movimentazione di cui all'art. 1 sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato IV.
Le prescrizioni tecniche previste dall'allegato I sostituiscono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in caso di contrasto o di diversita'.
Per la vendita e l'impiego dei carrelli semoventi e dei trattori e' comunque fatta salva l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro, gli aspetti di sicurezza, la circolazione stradale e la tutela ambientale.
Art
5.
Effettuazione delle prove
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di cui all'art. 3 deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove previste, oppure deve farle eseguire, anche in parte, da uno o piu' organismi autorizzati di cui all'art. 6.
Art
7.
Carrelli semoventi non conformi
Se risulta che un carrello semovente di movimentazione non e' conforme alle prescrizioni del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ne vieta l'immissione sul mercato e l'utilizzazione, ovvero ordina che sia ritirato dal mercato.
Se la difformita' deriva da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie che pregiudica la sicurezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa gli Stati membri della Comunita' economica europea e la Commissione CEE, tramite il Ministero degli affari esteri, delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti adottati.
Art
9.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli
affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: MARTELLI