DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

Coming into Force11 Settembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/27/091G0311/CONSOLIDATED/20080430
Enactment Date15 Agosto 1991
Published date27 Agosto 1991
Official Gazette PublicationGU n.200 del 27-08-1991 - Suppl. Ordinario n. 53
Capo I NORME GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Attivita' soggette

  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.

  2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

  4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.

Art 1.

Attivita' soggette

  1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.

  2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilita' delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresi' in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonche' biologici.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attivita' alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

  4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 2.

Attivita' escluse

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della navigazione marittima ed aerea.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 3.

Definizioni

  1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

  1. agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

  2. valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;

  3. medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;

  4. organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Art 4.

Misure di tutela

  1. Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:

    1. la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;

    2. utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;

    3. limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;

    4. controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;

    5. misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;

    6. misure tecniche di prevenzione;

    7. misure di protezione collettiva;

    8. uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

    9. misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;

    10. misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;

    11. misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;

    12. misure igieniche;

    13. informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:

      1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;

      2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;

    14. attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita' comportante l'esposizione;

    15. tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanita';

    16. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;

    17. accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;

    18. accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;

    19. un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali, delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da...

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