Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere esposti;
controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalita' e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalita' e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonche' in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
misure tecniche di prevenzione;
misure di protezione collettiva;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
misure igieniche;
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informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o gia' prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonche', qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attivita' comportante l'esposizione;
tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalita' di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanita';
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi dell'esposizione;
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
un sistema di notifica alle competenti autorita' statali, ovvero locali, delle attivita' che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da...