DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro

Coming into Force01 Luglio 1956
Enactment Date19 Marzo 1956
Published date30 Aprile 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/04/30/056U0303/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.105 del 30-04-1956 - Suppl. Ordinario
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Attivita' soggette.

Art 1.

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivita' alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.

Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercite da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 11/6/1956, n. 142 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Attivita' escluse.

Art 2.

Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonche' all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere.

Sono escluse altresi' le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Definizione di lavoratore subordinato

Art 3.

Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte od una professione.

Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati i soci di societa' e di enti in genere cooperativi, anche di fatto che prestino la loro attivita' per conto delle societa' o degli enti stessi.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

CAPO II OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art 4.

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

  1. attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

  2. rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

  3. fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

  4. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

Art 4.

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attivita' indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

  1. attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

  2. rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

  3. fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

  4. disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. 2 AGGIORNAMENTO (2)

    Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 ha disposto (con l'art. 59, comma 1, lettera a), b) e c)) che "Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare:

  5. limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella tabella allegata al suddetto decreto;

  6. limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: "Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto";

  7. limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto e' soppressa.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Obblighi dei lavoratori

Art 5.

I lavoratori devono:

  1. osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della igiene;

  2. usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dai datore di lavoro;

  3. segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;

  4. non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Art 5.

I lavoratori devono:

  1. osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della igiene;

  2. usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dai datore di lavoro;

  3. segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;

  4. non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione. 2 AGGIORNAMENTO (2)

    Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 ha disposto (con l'art. 59, comma 1, lettera a), b) e c)) che "Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare:

  5. limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella tabella allegata al suddetto decreto;

  6. limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: "Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle attivita' estrattive dell'amianto";

  7. limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto e' soppressa.

Art 5.

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