LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51 - Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro

Coming into Force22 Marzo 1955
Enactment Date12 Febbraio 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/03/07/055U0051/CONSOLIDATED/20091214
Published date07 Marzo 1955
Official Gazette PublicationGU n.54 del 07-03-1955
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la igiene del lavoro.

Art 2.

Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:

  1. in materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; l'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; l'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; l'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

  2. in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e torbiere.

Art 3.

Le norme di cui all'art. 1 della presente legge stabiliranno i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, particolarmente per quanto riguarda: le condizioni di lavoro e la organizzazione di questo; l'ambiente di lavoro; la costruzione, la cessione sotto qualsiasi forma, l'impianto e l'uso di macchine, apparecchi e utensili comunque azionati; i mezzi protettivi individuali; la elencazione e le misure di conservazione e di impiego di materie prime e prodotti pericolosi, nocivi o dannosi; i requisiti di idoneita' fisica e di eta'; gli organi aziendali destinati al benessere fisico dei lavoratori, nonche' le istituzioni dirette ad agevolare la conoscenza e l'osservanza delle norme suddette; il controllo e la vigilanza sull'osservanza delle norme.

Nell'emanazione di tali norme il Governo terra' conto delle condizioni tecniche della produzione, delle esigenze di sicurezza in relazione al metodo di lavoro e delle esigenze igieniche del lavoro medesimo.

Art 4.

Per la violazione delle norme di cui all'art. 1 della presente legge potra' essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda non superiore a lire 300.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella...

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