Sentenza nº 104 da Constitutional Court (Italy), 18 Aprile 2008

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione18 Aprile 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 104

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††† "

- Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††† SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto, delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della Regione Lombardia, notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1∞, il 5 e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi 2007.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica dellí11 marzo 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro dellíanno 2007 la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia hanno promosso questioni di legittimit‡ costituzionale di numerosi commi dellíart. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.

    1.1. - La disposizione impugnata prevede che ´Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dellíambiente e della tutela del territorio e del mareª.

    1.2. - La Regione Veneto censura tale previsione in riferimento al principio di leale collaborazione.

    La Provincia autonoma di Bolzano prospetta la violazione: degli artt. 116 e 117 della Costituzione e dellíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dellíart. 8, numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21, dellíarticolo 9, numeri 10 e 11, e dellíart. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime propriet‡ colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e, specificamente, degli articoli 7 ed 8; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica); del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanit‡); del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanit‡ approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); nonchÈ degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento).

    La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, deduce la violazione dellíart. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, dellíarticolo 9, numeri 9 e 10, e dellíart. 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dellíarticolo 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; degli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992.

    La Regione Lombardia prospetta, infine, la violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3 e 97 della Costituzione.

  2. - La Regione Veneto, dopo avere raffrontato il testo della disposizione impugnata e quello dei collegati artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchÈ della flora e della fauna selvatiche), rileva che con líentrata in vigore della normativa impugnata i criteri in base ai quali le Regioni e le Province autonome sono tenute ad agire non sono pi˘ determinati mediante forme collaborative con gli enti territoriali, ma risultano imposti dallo Stato. E assume che ciÚ sarebbe lesivo delle proprie prerogative costituzionali.

    La circostanza che la materia dellíintervento normativo sia quella della tutela dellíambiente e dellíecosistema, di esclusiva competenza statale, ai sensi dellíart. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non legittimerebbe, infatti, la pretermissione di strumenti di dialogo e di intesa tra Stato e Regioni nella definizione della disciplina, dato che, per la giurisprudenza della Corte costituzionale (la ricorrente richiama, in proposito, le sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e n. 222 del 2003), la materia ambientale non sarebbe una ´materia in senso tecnicoª, intesa quale ´sfera di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacchÈ, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenzeª.

    Dalla mancata natura di ´materia in senso tecnicoª della tutela dellíambiente discenderebbe, allora, per la ricorrente, la necessit‡ di subordinare líintervento normativo statale al principio di leale collaborazione. Principio che, nella specie, risulterebbe tuttavia violato per la omessa previsione di strumenti di dialogo e di intesa tra lo Stato e le Regioni.

  3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, si Ë costituito, sostenendo líinammissibilit‡ e líinfondatezza del ricorso della Regione Veneto.

    3.1. - Per la difesa erariale, la disposizione impugnata non avrebbe carattere innovativo. Il ricorso ad un decreto ministeriale, quale parametro cui rapportare le modalit‡ di adempimento degli obblighi introdotti dalla direttiva 92/43/CEE, sarebbe gi‡ presente ed operante nellíordinamento nazionale e troverebbe applicazione anche nei confronti della Regione ricorrente. Sarebbe, per contro, ragionevole fissare un breve termine per líadempimento di obblighi discendenti da una direttiva comunitaria, essendo ormai decorsi tredici anni dalla scadenza del termine da questa fissato per la conformazione degli Stati membri e dovendosi evitare ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunit‡ europee.

    Líintervento normativo contestato, oltretutto, avrebbe, per líAvvocatura dello Stato, natura riduttiva e collaborativa, avendo ridotto a criteri minimi uniformi le ´linee guidaª, gi‡ solennemente fissate dal decreto ministeriale 3 settembre 2002, e comunque esso non sarebbe in alcun modo lesivo del ´diritto-dovere delle regioni di dare applicazione nel loro territorio ad una direttiva comunitaria, che ñ si rammenta ñ Ë stata recepita...

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