DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste

Coming into Force10 Agosto 1974
Enactment Date22 Marzo 1974
Published date26 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/26/074U0279/CONSOLIDATED/20161229
Official Gazette PublicationGU n.196 del 26-07-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

Art 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.

((Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non e' necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure con le quali puo' essere consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformita' alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico)).

((Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, puo' disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purche' a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalita' utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat.

Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed eta', sui periodi, i tempi, le aree e le modalita' di prelievo dei medesimi, nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente.

Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita.

Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva)).

Art 2.

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.

Art 3.

Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria.

Nell'esercizio delle loro potesta' in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.

Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneita' delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.

La gestione unitaria del parco e' attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.

Fino alla costituzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT