DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 197 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanita' approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474

Coming into Force08 Giugno 1980
Enactment Date26 Gennaio 1980
Published date24 Maggio 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1980/05/24/080U0197/CONSOLIDATED/20041129
Official Gazette PublicationGU n.141 del 24-05-1980
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono aggiunti i seguenti commi:

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art 2.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, contenente l'elencazione delle competenze riservate agli organi statali sono aggiunti i seguenti numeri:

10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;

11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;

12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

13) all'organizzazione sanitaria militare;

14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Art 3.

Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, e' delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonche' l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.

E' altresi' delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

  1. l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorita' sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico - industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

  2. i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

L'esercizio della delega di cui al comma...

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