Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1.
All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, sono aggiunti i seguenti commi:
Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Art
2.
All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, contenente l'elencazione delle competenze riservate agli organi statali sono aggiunti i seguenti numeri:
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione;
11) alla vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali;
12) alla vigilanza e tutela del lavoro eccettuate le attribuzioni delle province ai sensi dell'art. 9, numeri 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' quelle inerenti all'esercizio della competenza provinciale prevista dall'art. 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
13) all'organizzazione sanitaria militare;
14) ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' ai servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente.
Art
3.
Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, e' delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente articolo 2, decentrate a livello locale nonche' l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino a quando le medesime continueranno ad essere attribuite ad organi dell'amministrazione statale.
E' altresi' delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorita' sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico - industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonche' quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.
L'esercizio della delega di cui al comma...