Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;
Vista la legge 21 agosto 1954, n. 1008;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;
4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale; 5) Direzione generale della cooperazione;
6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.
Art
2.
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
l'Ispettorato del lavoro;
gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art
3.
Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.
Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato dei lavoro e degli Uffici dei lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico e' conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non puo' essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.
Art
4.
Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.
Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalita' stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.
Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso da determinarsi di volta in volta, puo' essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.
Un'aliquota dei posti di gruppo B, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, puo' essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza:
o della stenografia;
o dell'impiego degli impianti meccanografici.
Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera a) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia, e quelli di cui alla lettera b) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.
Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C e' richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.
Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame puo' prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico.
Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno e' richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.
Art
5.
Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, e' conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.