DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Coming into Force16 Luglio 1955
Published date01 Luglio 1955
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/07/01/055U0520/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date19 Marzo 1955
Official Gazette PublicationGU n.149 del 01-07-1955
CAPO PRIMO AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 marzo 1953, n. 429;

Vista la legge 21 agosto 1954, n. 1008;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udita la Commissione parlamentare, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 2 marzo 1953, n. 429;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito dalle seguenti Direzioni generali e Servizi:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale;

2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;

3) Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale;

4) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale; 5) Direzione generale della cooperazione;

6) Servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti.

Art 2.

Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

  1. l'Ispettorato del lavoro;

  2. gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art 3.

Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.

Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato dei lavoro e degli Uffici dei lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico e' conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non puo' essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.

Art 4.

Le assunzioni nei ruoli dei gruppi A, B, C e subalterno del personale dell'Amministrazione centrale sono effettuate, per i posti disponibili, nel grado iniziale di ciascun ruolo.

Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante concorsi pubblici, da espletare per esami per i posti appartenenti ai ruoli dei gruppi A, B e C e per titoli per quelli del ruolo subalterno, con l'osservanza delle condizioni, dei requisiti e delle modalita' stabiliti dalle disposizioni all'uopo vigenti.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo A e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche.

Per un'aliquota dei posti di gruppo A messi a concorso da determinarsi di volta in volta, puo' essere richiesto il possesso della laurea in matematica finanziaria e attuariale o della laurea in scienze statistiche ed attuariali o di quella in scienze matematiche o di quella in matematica e fisica.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo B e' richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Un'aliquota dei posti di gruppo B, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, puo' essere riservata a coloro che siano forniti di diploma di scuola media superiore, anche diverso da quello indicato nel comma precedente e che possiedano la conoscenza:

  1. o della stenografia;

  2. o dell'impiego degli impianti meccanografici.

Per le suddette aliquote di posti, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, i candidati di cui alla lettera a) dovranno sostenere una prova scritta di stenografia, e quelli di cui alla lettera b) una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.

Per le assunzioni nel ruolo di gruppo C e' richiesto il possesso del diploma di scuola media inferiore.

Per un'aliquota dei posti del ruolo di gruppo C, messi a concorso, da determinarsi di volta in volta, il programma di esame puo' prevedere, fra le prove scritte obbligatorie, una prova di dattilografia o una prova sull'uso degli impianti meccanografici, a carattere pratico.

Per le assunzioni nel ruolo del personale subalterno e' richiesto il possesso della licenza elementare e, per gli agenti tecnici, anche la patente di abilitazione di 2° grado per la condotta di autoveicoli.

Art 5.

Il posto di assistente per la vigilanza, di cui all'allegata tabella A, e' conferito, a scelta del Ministro, tra il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, che abbia compiuto non meno di venti anni di servizio di ruolo e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, possieda tutte le qualita' necessarie per lo espletamento delle funzioni inerenti al posto medesimo.

CAPO SECONDO ISPETTORATO DEL LAVORO
Art 6.

L'Ispettorato del lavoro e' costituito:

  1. da Ispettorati regionali con sede in ogni capoluogo di Regione;

  2. da Ispettorati provinciali con sede in ogni capoluogo di Provincia che non sia anche capoluogo di Regione;

  3. da un Ispettorato medico centrale avente sede in Roma.

Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di vigilanza sugli Ispettorati provinciali, svolgono direttamente su tutto il territorio della Regione quei compiti che saranno determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale e, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali.

Gli Ispettorati provinciali esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle che, a norma del precedente comma, saranno espressamente riservate agli Ispettorati regionali.

L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie di cui all'art. 7, di proporre i criteri di massima per l'applicazione di esse, di dar parere sulle concessioni e disposizioni generali relative, di compiere ispezioni in accordo col capo dell'Ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di investigare sulle condizioni di igiene e di salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti possa essere ad esso affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 7.

L'Ispettorato del lavoro ha il compito:

  1. di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;

  2. di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;

  3. di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare;

  4. di vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente;

  5. di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza, sociale;

  6. di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attivita' produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali

fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale; g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengalo demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunita' degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di Lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale.

Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo...

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