DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 381 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche

Coming into Force11 Settembre 1974
Enactment Date22 Marzo 1974
Published date27 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/27/074U0381/CONSOLIDATED/20180216
Official Gazette PublicationGU n.223 del 27-08-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate; per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 2.

Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.

Art 2.

Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza.

((Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennita', ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio.

La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio.

L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato e' a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito.

Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennita' di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo)).

Art 3.

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.

In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.

Art 4.

La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata.

L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovra' essere emanato entro il termine di sei mesi.

I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.

Art 5.

In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione.

Art 5.

In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi e nei limiti di cui all'art. 8, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la la difesa delle acque dall'inquinamento. Resta ferma la competenza statale in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. Le eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dei competenti organi dello Stato. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per i fini di cui all'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel Bollettino ufficiale della regione.

((I piani dei bacini di rilievo nazionale sono strumento di coordinamento delle attivita' inerenti alle attribuzioni statali e provinciali, sempre che lo statuto e le relative norme di attuazione non prevedano apposite modalita' di coordinamento.

In sede di aggiornamento dei piani e programmi provinciali per l'utilizzazione delle acque pubbliche e per gli interventi si tiene conto delle indicazioni contenute nel piano di bacino.

Nelle determinazioni dei componenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera c), della legge 18 maggio 1989, n. 183, il comitato istituzionale osserva lo statuto e le relative norme di attuazione.))

Art 5.

In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.

Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume...

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