DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di produzione e distribuzione di energia idroelettrica

Coming into Force15 Giugno 1977
Enactment Date26 Marzo 1977
Published date31 Maggio 1977
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1977/05/31/077U0235/CONSOLIDATED/20171229
Official Gazette PublicationGU n.146 del 31-05-1977
Articoli
Art 01.

((1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

  1. Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1 concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

  2. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

    a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

    b) la ricerca scientifica in campo energetico;

    c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;

    d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;

    e) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

    f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

    g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

    h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

    i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

    l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

  3. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica)).

Art 01.
  1. Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli

    articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

  2. Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1 concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

  3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

    a) la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale, dei relativi programmi nazionali e di atti di indirizzo e coordinamento nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

    b) la ricerca scientifica in campo energetico;

    c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonche' le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;

    d) la regolamentazione inerente l'esportazione e l'importazione di energia;

    e) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e l'emanazione delle norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;

    f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

    g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;

    h) salvo quanto spettante alle province autonome ai sensi degli articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli impianti produttivi e di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;

    i) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;

    l) fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, come modificato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.

  4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Art 1.

Nelle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, in relazione all'art. 13 del testo unico dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, hanno facolta', anche in deroga all'art. 4, punto 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di esercitare le attivita' elettriche di cui al primo comma dell'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, esclusa l'importazione e l'esportazione, mediante aziende costituite ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e delle successive disposizioni di legge.

Gli enti locali di cui al comma precedente sono i comuni, i consorzi di comuni, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, delle province di Trento e di Bolzano.

Per la concessione di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto all'Enel e' data preferenza agli enti di cui al secondo comma. La concessione comporta la facolta' dell'esercizio delle conseguenti attivita' elettriche.

Art 1.

((1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economicoimprenditoriale, ivi comprese le societa' di capitali, hanno facolta', nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

  1. di esercitare le attivita' elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche' le ulteriori attivita' elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;

  2. di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro societa', gli enti e le societa' di cui all'articolo 10, l'Enel S.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonche' le societa', i consorzi e le altre forme associative gia' costituiti dai predetti enti o dalle loro societa'...

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