DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Coming into Force01 Aprile 1999
Enactment Date16 Marzo 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/03/31/099G0136/CONSOLIDATED/20200722
Published date31 Marzo 1999
Official Gazette PublicationGU n.75 del 31-03-1999
Titolo I LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'articolo 36 il quale delega il Governo a emanare uno o piu' decreti legislativi per dare attuazione alla citata direttiva 96/92/CE e per ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Liberalizzazione e trasparenza societaria

  1. Le attivita' di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3. L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e' svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

  2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso.

  3. Ai fini della sicurezza del sistema, nella fase di transizione fino all'entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito economico di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana apposite direttive ed in particolare determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilita' da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato di cui agli articoli 3, 4 e 5.

  4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, i soggetti che svolgono le attivita' di cui al comma 1 in base ad un titolo speciale od esclusivo possono svolgere attivita' diverse a condizione che sia almeno garantita la separazione contabile ed amministrativa, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, ovvero assumere partecipazioni societarie o acquisizioni in altri comparti produttivi.

  5. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo, le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e quelle riservate alle regioni e agli enti locali.

  6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione, la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.

  7. La tariffa applicata ai clienti vincolati di cui al comma 7 dell'articolo 2 e' unica sul territorio nazionale.

Art 2.

Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

  2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzioie di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione, gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia elettrica.

  4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.

  5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione europea.

  6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.

  7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.

  8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

  9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.

  10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.

  11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita' di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.

  12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.

  13. Dispositivo di interconnessione e' l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.

  14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

  15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici.

  16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

  17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e' ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

  18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'impianto.

  19. Produzione e' la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.

  20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.

  21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante piu' dispositivi di interconnessione.

  22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.

  23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.

  24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.

  25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.

Art 2.

Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.

  2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle societa' controllate, della societa' controllante e delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e...

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