IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demanial i e patrimoniali dello Stato e della regione Art. 1. Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale
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La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' sostituita dalla seguente:
" e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".
I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.
Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.