DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica

Coming into Force25 Dicembre 1999
Enactment Date11 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/10/099G0534/CONSOLIDATED/20011114
Published date10 Dicembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.289 del 10-12-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Capo I

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano di beni demanial i e patrimoniali dello Stato e della regione Art. 1. Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale

  1. La lettera e) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, e' sostituita dalla seguente:

    " e) il demanio idrico, compresi le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonche' le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonche' ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti".

  2. I beni trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

  3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

  4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

Capo II Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche
Art 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

  1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il primo comma e' sostituito dal seguente:

    "In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.";

  2. il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    "Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";

  3. dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

    "Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza o che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e che determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.";

  4. i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

    "Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale.

    Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.".

Art 3.

Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni particolari in materia di derivazioni di acque e di rilascio del minimo deflusso.

  1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 6. - 1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

  2. Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

  3. In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

  4. I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta puo' essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.".

Art 4.

Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria.

  1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle...

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