DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 526 - Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Coming into Force12 Gennaio 1988
Enactment Date19 Novembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/12/28/087U0526/CONSOLIDATED/19970814
Published date28 Dicembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.301 del 28-12-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente comma:

    "Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti:

    1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche;

    2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale;

    3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

    4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale;

    5) il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale".

  2. Di conseguenza e' abrogato l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686.

Art 2.
  1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Nelle materie di cui all'art. 20, primo comma, dello statuto, i provvedimenti che le leggi attribuiscono all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza, sono adottati, nell'ambito del rispettivo territorio provinciale, dal presidente della giunta provinciale.

Le attribuzioni di cui al precedente comma comprendono anche le funzioni di cui agli articoli 75 e 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il rilascio della licenza per l'esercizio dell'arte fotografica di cui all'art. 111 del medesimo regio decreto.

Le attribuzioni di cui ai precedenti commi o parte di esse possono essere delegate ai sindaci.

I provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 20 dello statuto sono comunicati al questore della provincia".

Art 3.
  1. La regione e le province di Trento e di Bolzano sono titolari, ai sensi e nei limiti dell'art. 16 dello statuto, delle funzioni di polizia amministrativa inerenti alle attribuzioni loro spettanti nelle materie ad esse trasferite ed elencate agli articoli 4, 5, 6 e, rispettivamente, 8, 9 e 10 dello statuto stesso.

  2. In caso di delega di funzioni amministrative statali alla regione o alle province, la delega si intende conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

  3. In aggiunta a quanto previsto dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, i presidenti delle giunte provinciali esercitano, ai sensi dell'art. 20; primo comma, dello Statuto, le funzioni spettanti alle autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che rientrano tra le materie di competenza provinciale di cui al comma 1. Nel caso in cui le province deleghino ai comuni proprie funzioni di polizia amministrativa tra quelle previste dal citato art. 19, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad osservare le direttive emanate dai presidenti delle giunte provinciali per esigenze di pubblica sicurezza connesse con l'esercizio di dette funzioni.

  4. Le funzioni di cui ai numeri 14 e 17 del primo comma del citato art. 19, non rientranti nelle competenze provinciali, sono attribuite ai comuni, che le esercitano, ai sensi e nei modi stabiliti dall'articolo medesimo, in aggiunta alle funzioni da essi esercitate in forza delle vigenti disposizioni.

  5. I presidenti delle giunte provinciali trasmettono ai rispettivi commissari del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia locale, urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.

  6. Ai soli fini dei controlli di pubblica sicurezza, resta ferma la facolta' degli ufficiali e degli agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazione di polizia a norma dei...

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