DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 474 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'

Coming into Force05 Ottobre 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
Published date20 Settembre 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/20/075U0474/CONSOLIDATED/20110202
Official Gazette PublicationGU n.252 del 20-09-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanita' ed il tesoro; Decreta:

Art 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

((Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520)).

Art 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono comprese anche l'igiene e medicina del lavoro, nonche' la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Ai fini di cui al comma precedente, spettano in particolare i poteri e le facolta' di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche le funzioni di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari nonche' quelle relative ai servizi minorili per la giustizia; tra le predette funzioni sono comunque comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita' terapeutiche, sia per i tossicodipendenti che per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per il collocamento nelle medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo agli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tra servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile saranno definite apposite intese tra i competenti organi provinciali e statali.

Art 2.

Ai sensi degli articoli 4, n. 7), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige e' competente a disciplinari con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento degli enti sanitari ed ospedalieri, nonche' ad approvarne gli statuti e relative modificazioni, qualora tale approvazione sia prevista dalla legge.

Rimangono riservate alle province le potesta' amministrative in ordine alla istituzione degli enti sanitari ed ospedalieri e alle altre funzioni concernenti gli stessi enti quali previsti dalla legge regionale.

Art 2.

((La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.))

Art 3.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanita' aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;

4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialita' medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medico-chirurgici e prodotti assimilati;

6) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati;

7) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari: della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali;

8) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare;

9) alle professioni sanitarie ed a quella di ostetrica; agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali e agli ordini e collegi professionali.

Art 3.

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale;

2) alla sanita' aerea e di frontiera ivi comprese le misure quarantenarie;

3) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura ed agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la provincia interessata;

4) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie;

5) alla produzione, commercio, vendita e pubblicita' dei prodotti chimici...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT