ERRATA-CORRIGE

IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi e successive integrazioni; Visto il Regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1993; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, concernente le determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, e successive modificazioni; Viste le direttive tecniche in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanita' militare emanate per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che, alla data del presente decreto, nell'organico del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono disponibili quattrocentocinquanta posti vacanti da ricoprire, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83, per il 60% corrispondente a duecentosettanta posti mediante pubblico concorso e superamento di apposito corso della durata di due anni accademici e per il restante 40% corrispondente a centottanta posti mediante concorso interno aperto agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ai quali e' riservata due terzi di detta percentuale, ed agli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri il restante terzo, e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso interno, per esami e per titoli, per l'ammissione al nono corso semestrale (gennaio-giugno 2005) di centottanta allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, cosi' ripartiti: a) un terzo ai brigadieri capi; b) un terzo ai brigadieri e vicebrigadieri; c) un terzo agli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. La ripartizione verra' effettuata tenendo conto del grado rivestito dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in una categoria saranno proporzionalmente devoluti in favore dei concorrenti delle medesime restanti categorie, risultati idonei ma non vincitori. 2. Dieci posti sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo in corso di validita', riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, che ne facciano esplicita richiesta nella domanda, precisando in quale lingua intendano sostenere le prove concorsuali. Tale livello non e' richiesto per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti. 3. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova preliminare di cultura a carattere generale, che l'amministrazione si riserva di effettuare qualora il numero dei partecipanti al concorso superi le mille unita'; b) prova scritta attinente ai servizi d'istituto; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri; e) prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale; f) esame facoltativo di lingua estera. Il mancato superamento di una delle suddette prove o accertamenti comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. 4. I posti eventualmente non coperti saranno devoluti in aumento ai posti assegnati al nono corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori 2004-2006, indetto in pari data con distinto decreto.

    Art. 2.

    Requisiti

  2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, siano essi brigadieri capi, brigadieri o vicebrigadieri, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva, fino alla visita medica di cui al successivo art. 11; abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente; non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo (o grado corrispondente); non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore; non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a): abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri, compreso il periodo trascorso presso le Scuole dell'Arma quali allievi dell'Arma; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare cui e' bandito il concorso. 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7.

    Art. 3.

    Domanda di partecipazione

  3. Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito modello, come il fac-simile in allegato 1, disponibile presso tutti i comandi dell'Arma e presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Gli aspiranti che nel periodo di presentazione delle domande si trovino per motivi di servizio in territorio estero, possono sottoscrivere domanda redatta su modello non conforme, purche' contenente le medesime indicazioni di cui al citato modello. 3. I Comandi dei reparti di appartenenza, dopo aver proceduto all'indicazione della data di presentazione, provvederanno ad inviare i modelli in originale al rispettivo comando di corpo.

    Art. 4.

    Compilazione della domanda

  4. Il concorrente deve compilare correttamente e sottoscrivere il modello di domanda indicato al precedente art. 3, dopo aver preso visione delle disposizioni indicate nel presente bando di cui sottoscrive la piena conoscenza. Nel modello dovra' essere indicata dal concorrente, nell'apposito campo "codice concorso" in alto a sinistra, la sigla "09ISS". Il cambio di indirizzo ed ogni altra variazione delle notizie riportate devono essere tempestivamente segnalate con dichiarazione sottoscritta (completa di copia fotostatica di un documento di identita' dell'interessato) al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, viale Tor di Quinto n. 65 - 00191 Roma. 2. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e trattazione dei dati personali che lo riguardano, necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' imprescindibile ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume le responsabilita' penali ed amministrative circa eventuali dichiarazioni mendaci. 3. L'errata o mancata indicazione dei dati richiesti e' causa di esclusione dal concorso, qualora non si provveda alla regolarizzazione entro un breve tassativo termine fissato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri -...

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