LEGGE 18 ottobre 1961, n. 1168 - Norme sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri

Coming into Force02 Dicembre 1961
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date17 Novembre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/11/17/061U1168/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date18 Ottobre 1961
Official Gazette PublicationGU n.285 del 17-11-1961
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Lo stato del militare di truppa dell'Arma dei carabinieri e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita dello stesso.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

I militari di truppa dell'Arma dei carabinieri si distinguono in:

  1. appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in servizio continuativo;

  2. appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in ferma volontaria o in rafferma;

  3. appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo;

  4. appuntati, carabinieri scelti e carabinieri in congedo assoluto.

E' ammesso in servizio continuativo il militare di truppa che, ultimata la seconda rafferma triennale, sia riconosciuto meritevole di rimanere in servizio.

Occupano posti di organico i militari di truppa di cui, alle lettere a) e b) del primo comma.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 5

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo o in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 5

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

TITOLO II MILITARI DI TRUPPA IN SERVIZIO CONTINUATIVO
CAPO I Del servizio continuativo in generale
Art 4.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo e' vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:

servizio effettivo;

aspettativa;

sospensione dal servizio.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio continuativo subisce una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore ad un mese, o sia stato sospeso dal servizio per motivi disciplinari, o sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio qualora in un triennio, in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in tale posizione.

La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle suddette situazioni.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 5

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

CAPO II Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dal servizio
Art 6.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi ed uffici.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere collocato in aspettativa per provata infermita'.

E' altresi' collocato di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. L'aspettativa, non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.

Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa, nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 5

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero

trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di

servizio. Al militare in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio competono i tre quinti della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente da causa di servizio e' computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio e' computato per meta'.

Art 8.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53 5

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 9.

Il militare di truppa dell'Arma, di carabinieri puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio quando sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. Il provvedimento e' sempre adottato nei confronti di colui a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.

Il militare di truppa dell'Arma dei carabinieri puo' essere, altresi' sospeso dal servizio per motivi disciplinari o penali.

La sospensione per motivi disciplinari e' inflitta, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato, per fatti di notevole gravita'.

La sospensione per motivi penali si applica, salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, nei confronti di colui che sia stato condannato all'arresto per tempo non inferiore a un mese.

La sospensione dal servizio e' disposta con determinazione del comandante generale dell'Arma.

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 10.

La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione per motivi precauzionali e' revocata a tutti gli effetti quando, dopo il proscioglimento in sede penale, non siano stati disposti accertamenti disciplinari ovvero questi si siano conclusi senza dar luogo a provvedimenti di stato. Se sia stata indetta la sospensione per motivi disciplinari, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo di quella precauzionale sofferta, revocando l'eventuale eccedenza.

La sospensione per motivi disciplinari non puo' avere durata inferiore a un mese ne' superiore a sei.

La, sospensione per motivi penali dura per tutto il tempo di espiazione della pena.

Art 10.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 11.

Al militare di truppa dell'Arma dei carabinieri, durante la sospensione dal servizio, compete la meta' della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'.

Art 11.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS....

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